Vendite giudiziarie al dettaglio con scontrini elettronici
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 17/11/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 17/11/2019
Vendita al dettaglio di beni mobili delle procedure esecutive e concorsuali, realizzati dall’Istituto vendite giudiziarie
I corrispettivi derivanti dalla vendita al dettaglio dei beni mobili delle procedure esecutive e concorsuali, realizzati dall’Istituto vendite giudiziarie, anche se ceduti tramite aggiudicazione in blocco, vanno memorizzati elettronicamente.
Tra le attività esonerate dall’emissione dello scontrino elettronico, quella in argomento non è contemplata. Risposta n. 489/E del 15 novembre 2019.
Alla attività in questione si applicano le disposizioni generali fissate dall’articolo 22 del Dpr n. 633/1972, secondo le quali
“l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: 1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante; ...”
Quindi, in caso di richiesta del cliente ( ndr: e non avendo superato i 4000.000 euro di fatturato):
- fino al prossimo 31 dicembre, l’Istituto è tenuto a emettere scontrino o ricevuta fiscale in modalità tradizionale (articolo 12, comma 1, legge n. 413/1991 e Dpr n. 696/1996
- dal 1° gennaio 2020, invece, dovrà effettuare memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 2, comma 1, Dlgs n. 127/2015).
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