WELFARE AZIENDALE A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 07/03/2019

Autore: Bastianello Franco Fonte: Interfile Lavoro del 07/03/2019


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Trattamento fiscale da riservare al corrispettivo del welfare


L'Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito n. 10 del 25 gennaio 2019 in merito al trattamento fiscale da riservare al corrispettivo del welfare, introdotto con regolamento aziendale, a favore dei dipendenti, di uno stagista e dell'amministratore unico.

Questo provvedimento ci dà l'occasione per richiamare l'attenzione su un istituto ancora poco utilizzato ma di crescente interesse.

Il TUIR consente di escludere dal reddito imponibile determinati beni e servizi messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie omogenee degli stessi, nonché ai loro familiari, volontariamente o in base a contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali (art. 51 c. 2 lett. f) del TUIR). Si tratta dei seguenti beni: opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

In merito al concetto di "categoria di dipendenti" l'Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di precisare che per categoria, non si intendono solo le categorie identificate dal codice civile (operai, impiegati, quadri, dirigenti) ma anche gruppi di lavoratori identificati, per esempio, mediante l'appartenenza ad un reparto, ad un certo livello di inquadramento, ad un certo turno di lavoro, ecc...).

Secondo tale principio l'Agenzia delle Entrate consente di escludere dal reddito imponibile il corrispettivo dei servizi di welfare riconosciuti al gruppo di dipendenti di un ristorante identificato, per esempio, negli operatori di sala.

Ma quello che è più interessante è che l'Agenzia ammette il trattamento fiscale di favore anche per il corrispettivo del benefit erogato ad uno stagista facente parte del gruppo, in quanto titolare di reddito assimilato a quello da lavoro dipendente. Lo stesso vale per un lavoratore interinale impiegato nei servizi di sala.

L'interpello verteva anche sulla possibilità di assicurare il medesimo trattamento fiscale anche all'amministratore unico della società.

L'agenzia delle Entrate esclude questa possibilità in quanto, pur non essendo possibile escludere a priori la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti dell'amministratore, si ritiene che, nel caso di amministratore unico, venga a mancare il requisito della dipendenza e della sottoposizione alla direzione altrui, elementi tipici della subordinazione.

A tale proposito va ricordato che con Risoluzione n. 954-1417/2016, l'Agenzia delle Entrate aveva invece riconosciuto l'esclusione dalla formazione del reddito il corrispettivo dei beni messi a disposizione dei dipendenti e anche dei componenti il C.D.A. potendosi, in questo caso, ricomprendere la categoria degli amministratori tra i soggetti assimilati ai lavoratori dipendenti.

In merito alla deducibilità del costo relativo al welfare aziendale l'Agenzia ribadisce ancora una volta quanto disposto dall'art. 100 del TUIR.

In base a tale disposizione, il costo del welfare è deducibile nei limiti del 5 per mille delle spese sostenute per prestazioni di lavoro dipendente quando la concessione del welfare deriva da un atto volontario del datore di lavoro.

Quando invece l'offerta di servizi deriva da un contratto o accordo o anche da un regolamento, purché configuri l'adempimento di un obbligo contrattuale dal quale il datore di lavoro non può sottrarsi arbitrariamente, il costo sostenuto dal datore di lavoro diventa interamente deducibile.

Tratto dal notiziario Interfile Lavoro in via di pubblicazione.

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