Sanatoria prevista dall'articolo 1, commi da 179 a 185, legge n. 197/2022 (bilancio 2023)
Rientrano nella procedura di definizione agevolata delle sanzioni gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023, gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, ma comunque entro il 31 marzo 2023, e gli inviti al contradditorio notificati sempre entro il 31 marzo 2023.
Beneficiano della riduzione delle sanzioni anche i pagamenti in acquiescenza, cioè eseguiti entro il termine per fare ricorso, per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, comunque entro il 31 marzo 2023.
Chi si avvale della definizione agevolata usufruisce della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo di legge o della misura irrogata e della possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
Disposizioni attuative per l'adesione e la definizione agevolate degli atti del procedimento di accertamento
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 31/01/2023Recensione di Roberto Castegnaro
Adesione e acquiescenza in versione rafforzata, con sanzioni ulteriormente ridotte a un diciottesimo e possibilità di versare quanto dovuto in un massimo di venti rate trimestrali
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 04/02/2023Recensione di Roberto Castegnaro
La disciplina riguarda le somme dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale, scadute alla data del 1° gennaio 2023
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 10/02/2023Recensione di Roberto Castegnaro
I contribuenti che intendono beneficiare della tregua fiscale prevista dalla legge di Bilancio 2023 dovranno utilizzarli per il versamento, tramite F24, delle somme dovute
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 15/02/2023Recensione di Roberto Castegnaro