Amministratore di condominio

L’art. 71 del RD 30.3.1942 n. 318 (“disposizioni di attuazione del c.c.”) stabilisce i requisiti che devono possedere gli amministratori condominiali per poter assumere detto incarico (es. possesso dei diritti civili, aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale ecc.).

Con il DECRETO 13 agosto 2014, n. 140 è stato emanato il Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità' per la formazione degli amministratori di condominio nonché' dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali.

l’art. 71-bis disp. att. cod. civ. – prevede che, per svolgere l’incarico di amministratore, si deve frequentare obbligatoriamente un corso di formazione iniziale (72 ore) con successiva formazione periodica annuale (15 ore).

Un’eccezione è prevista per coloro che abbiano svolto attività di amministrazione condominiale per almeno un anno nel periodo che intercorre tra il 18.6.2010 e il 18.6.2013: tali soggetti, infatti, possono svolgere l’attività adempiendo solo all’obbligo di formazione periodica.

Sono esonerati dagli obblighi di formazione sia iniziale che periodica gli amministratori nominati tra i condòmini dello stabile vale a dire coloro che hanno la proprietà di una unità immobiliare nel condominio, anche se non ivi residenti.

Il decreto ministeriale n. 140/2014 ha chiarito che la periodicità dell’aggiornamento deve avvenire con “cadenza annuale”.

 

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