L’art. 71 del RD 30.3.1942 n. 318 (“disposizioni di attuazione del c.c.”) stabilisce i requisiti che devono possedere gli amministratori condominiali per poter assumere detto incarico (es. possesso dei diritti civili, aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale ecc.).
Con il DECRETO 13 agosto 2014, n. 140 è stato emanato il Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità' per la formazione degli amministratori di condominio nonché' dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali.
l’art. 71-bis disp. att. cod. civ. – prevede che, per svolgere l’incarico di amministratore, si deve frequentare obbligatoriamente un corso di formazione iniziale (72 ore) con successiva formazione periodica annuale (15 ore).
Un’eccezione è prevista per coloro che abbiano svolto attività di amministrazione condominiale per almeno un anno nel periodo che intercorre tra il 18.6.2010 e il 18.6.2013: tali soggetti, infatti, possono svolgere l’attività adempiendo solo all’obbligo di formazione periodica.
Sono esonerati dagli obblighi di formazione sia iniziale che periodica gli amministratori nominati tra i condòmini dello stabile vale a dire coloro che hanno la proprietà di una unità immobiliare nel condominio, anche se non ivi residenti.
Il decreto ministeriale n. 140/2014 ha chiarito che la periodicità dell’aggiornamento deve avvenire con “cadenza annuale”.
I dubbi in tema di formazione degli amministratori di condominio
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La legge 220/2014 ha introdotto l’obbligo per l’amministratore di comunicare ai creditori non ancora soddisfatti i dati dei condomini morosi
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 23/12/2014 pag. 45Recensione di Roberto Castegnaro
La trasformazione che la riforma (legge 220/2012) ha apportato alla disciplina del condominio ha inciso in modo particolare sulle regole riguardanti l'amministratore.
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Per valutare la necessità di aprire o meno la partita Iva, è opportuno verificare in concreto le modalità con cui l'amministratore di condominiosi andrà a svolgere l’attività.
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Sintesi degli obblighi fiscali dell'ammnistratore di condominio, dalle detrazioni all'IVA, dalla Cosap alle ritenute.
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