Art. 66 delle disposizioni attuative del codice civile prevede quanto segue.
L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, può' essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne e' fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio.
Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può' essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.
L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità' di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terra' la riunione e dell'ora della stessa.
In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare e' annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché' non ritualmente convocati.
L'assemblea in seconda convocazione non può' tenersi nel medesimo giorno solare della prima.
L'amministratore ha facoltà' di fissare più' riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi.
Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso ((della maggioranza dei condomini)), la partecipazione all'assemblea può' avvenire in modalità' di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, e' trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità' previste per la convocazione.
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l’ultima modifica normativa che “autorizza” le assemblee condominiali online, complica solo le cose.
Autore: Fossati Saverio Fonte: Il Sole 24 Ore del 09/11/2020Recensione di Roberto Castegnaro
Basterà la maggioranza dei condòmini per organizzare una teleassemblea condominiale
Autore: Non definito Fonte: Il Sole 24 Ore del 10/11/2020Recensione di Roberto Castegnaro
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per deliberare l’approvazione di tale intervento è sufficiente un quorum assembleare ridotto (la maggioranza dei presenti, che rappresenti almeno un terzo dei milllesimi totali dell’edificio).
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/01/2021Recensione di Roberto Castegnaro
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Esame delle maggioranze necessarie per deliberare l'OK ai lavori del superbonus 110%
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/04/2021Recensione di Roberto Castegnaro
Inserto allegato al quotidiano deicato alle assemblle di condominio regole, maggioranze, 110%
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 12/05/2021Recensione di Roberto Castegnaro
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Amministratore senza requisiti, la nomina non si può impugnare
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 30/06/2021Recensione di Roberto Castegnaro
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Il controllo deve essere effettuato da chi gestisce i locali sede della riunione
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 31/07/2021Recensione di Roberto Castegnaro
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La sede scelta deve poter garantire la presenza di tutti i condòmini
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 20/10/2021Recensione di Roberto Castegnaro
Inserto allegato al quotidiano dedicato al condomino
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 24/11/2021Recensione di Roberto Castegnaro
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Tribunale di Roma sentenza 6218 del 19 aprile 2023 contiene un vademecum sulle regole che disciplinano la convocazione dell’assemblea di condominio
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 10/05/2023Recensione di Roberto Castegnaro