Cessioni a privati UE

Nella vendita a consumatori finali, o soggetti ai medesimi assimilati, di altro Paese UE, occorre distinguere tra due situazioni:

Beni non soggetti ad accisa
A seconda dell’ammontare dei corrispettivi dei beni venduti, nel corso di un anno solare, nel singolo Paese membro considerato:

  • sino a una determinata soglia (variabile a seconda del Paese UE di destinazione), l’operazione si considera effettuata nel Paese di partenza e si applica l’Iva del Paese di partenza (salvo opzione per l’applicazione dell’Iva del Paese di arrivo);                                                                         
  • oltre tale soglia l’operazione si considera effettuata nel Paese di arrivo e occorre applicare l’Iva del Paese di arrivo.

Quindi per le cessioni a distanza o via internet verso soggetti privati residenti in altro paese UE, fino a una determinata soglia di vendite si applica l'IVA del paese del venditore, oltre detto limite il venditore è tenuto ad aprire una posizione IVA nel paese di destinazione delle sue cessioni a privati.

Il limite per le cessioni in Italia a privati da parte di venditori UE è fissato in 35.000 euro, questo il limite superato il quale il soggetto UE deve aprire partita IVA in Italia. (Art. 40, c. 3 DL. 331/1993)

Beni soggetti ad accisa

Per questi beni l’operazione si considera sempre effettuata nel Paese di arrivo con il conseguente obbligo di applicare l’Iva del Paese di arrivo.


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Vendite online, vale l’Iva del Paese di destinazione

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Via libera ieri al decreto che recepisce le direttive dell’Unione europea L’imposta va versata ogni tre mesi Da chiudere le partite Iva in altri Stati

Autore: Rizzardi Raffaele Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/05/2021

Recensione di Roberto Castegnaro