La disciplina Iva prevede che le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea di beni per un importo complessivo (Iva inclusa), superiore a 154,94 euro IVA compresa, destinati all’uso personale o familiare, da trasportare nei bagagli personali fuori del territorio doganale Ue, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta (articolo 38-quater, Dpr 633/1972).
L'acquisto deve essere fatto da un commerciante al dettaglio;
L'acquirente o turista extra Ue: deve essere un soggetto privato domiciliato o residente in un altro Stato extra Ue;
I beni agevolati sono quelli destinati all’uso personale del viaggiatore o di eventuali suoi familiari non viaggiatori gli stessi sono stati meglio identificati con la risoluzione n. 58/1997.
In particolare: abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori; - piccoli mobili, oggetti di arredamento e di uso domestico; - articoli sportivi; - oggetti di oreficeria e di gioielleria; - apparecchi radiotelevisivi ed accessori; - alimentari; - giocattoli; - computer ed accessori; - strumenti ed accessori musicali; - apparecchi di telefonia; - cosmetici; - accessori per autoveicoli; - prodotti alcolici e vitivinicoli.
La risoluzione prevede in linea generale che i beni presentati in Dogana, per poter usufruire dell'agevolazione in questione, devono comunque essere privi, in via generale, di qualsiasi interesse commerciale.
Beni destinati all'uso personale da trasportarsi nei bagagli fuori del territorio doganale dell’Ue, immobili e c/c all'estero
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 08/02/2024Recensione di Roberto Castegnaro