Collazione

Il termine collazione trova la propria radice etimologica nella parola latina “conferre”, che vuol dire raccogliere. 

Come si evince dalla definizione racchiusa nell’articolo 737 del codice civile, la collazione è l’atto con cui i figli, i loro discendenti e il coniuge del defunto conferiscono alla massa ereditaria da dividere tutti i beni mobili e immobili a loro donati dal defunto, quando questi era in vita.

Il fondamento della collazione, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, consiste “nella presunzione che il de cuius, nell’ipotesi in cui abbia fatto in vita donazione ad alcuni dei propri discendenti, non abbia, con ciò, inteso alterare il trattamento successorio spettante a tutti” (Cassazione n. 13660 del 30 maggio 2017).

Ai fini civilistici, la scelta del legislatore è quella di riconoscere rilevanza, in sede di divisione, alle donazioni effettuate in vita dal de cuius in favore di discendenti e coniuge.


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Divisione della comunione ereditaria zero conguagli in caso di collazione

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L’istituto della collazione è l’atto con cui i figli, i loro discendenti e il coniuge conferiscono all’eredità da dividere i beni mobili e immobili a loro donati dal defunto quando era in vita

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 04/04/2025

Recensione di Roberto Castegnaro