Divisione della comunione ereditaria zero conguagli in caso di collazione
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 04/04/2025
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 04/04/2025

L’istituto della collazione è l’atto con cui i figli, i loro discendenti e il coniuge conferiscono all’eredità da dividere i beni mobili e immobili a loro donati dal defunto quando era in vita
Il decreto legislativo n. 139 del 18 settembre 2024, con la lettera l) dell’articolo 2, ha integrato la formulazione del primo comma dell’articolo 34 del Tur, che contiene la disciplina in materia di divisione, mediante l’inserimento di una previsione che attiene in modo specifico alla comunione ereditaria.
Nel dettaglio, per effetto dell’intervento in commento, è stata inserita nel Tur la disposizione secondo cui: “Ai soli fini della determinazione della massa comune e delle quote di diritto, nelle comunioni ereditarie si tiene conto anche dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice civile; tali beni non sono soggetti all’imposta di registro in sede di divisione.”.
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