L’articolo 1, c. 126 della legge 197/2022 inserisce all’articolo 67, c. 1 Tuir la lettera c- sexies, (redditi diversi) che tratta delle plusvalenze e agli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta (esclusa quella tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni) o detenzione di cripto-attività non inferiori in tutto a 2mila euro.
Le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività scontano così un’imposta sostitutiva dell’Irpef del 26 per cento.
Per il calcolo della base imponibile è riconosciuta una franchigia di 2mila euro sulla somma realizzata nell’anno.
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Plusvalenze cripto tassate al 33% ma se in euro al 26%.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 13/02/2026Recensione di Roberto Castegnaro