I commi 1003 e 1004 della legge di bilancio 2021 hanno abolito, dal 1° gennaio 2022, l'esterometro; la trasmissione di tali operazioni avverrà attraverso il Sistema di interscambio, lo stesso canale utilizzato per le fatture elettroniche.
Il DL. 146/2021 ha tuttavia posticipato il tutto al 1 luglio 2022, quindi fino a tale data rimane l'invio dell'esterometro poi sostituito dall'invio dei dati tramite la procedura della Fattura elettronica.
Per l’omessa o errata trasmissione dei dati è prevista una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura (entro il limite di 400 euro mensili), ridotta alla metà (con tetto di 200 euro mensili) se l’invio avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.
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L'art. 1 c. 3-bis del D.Lgs. 127/2015, prevede che dal 1.1.2019, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle operazioni:
l’obbligo comunicativo (esterometro) riguarda tutte le cessione di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni.
In merito a tale adempimento, infatti, conta soltanto che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso e non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini iva, nel territorio nazionale.
Le uniche esclusioni riguardano le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche.
La circolare 14/2019 conferma l'esclusione da questo obbligo per minimi e forfettari.
I chiarimenti delle Entrate, sono stati dati inizialmente con una Faq nel portale «Fatture e corrispettivi», in cui si dice di utilizzare la precedente procedura dello spesometro.
Le prime istruzioni formalizzate sono contenute nella circolare sulla fatturazione elettronica di giugno 2019, non tanto per spiegare come si deve compilare l’esterometro, ma soltanto – al punto 4.2 – per i riflessi sanzionatori a carico di chi non adempie correttamente.
Dal 2020 la cadenza di invio diventa trimestrale con termine entro il mese successivo al trimestre.
Dal 1° luglio 2022 stop alle comunicazioni trimestrali
I soggetti passivi, cioè gli “operatori economici”, sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche nonché quelle, purché di importo non superiore a 5mila euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia.
Al riguardo, con il passaggio all’utilizzo del Sistema di interscambio (Sdi) per l’invio delle comunicazioni, a cambiare non sono soltanto modalità e procedure ma anche la tempistica dell’adempimento.
Infatti, si passa dall’invio “massivo” dei dati del trimestre di riferimento entro il mese successivo a una trasmissione telematica “per singola operazione”.
In particolare, riguardo alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, ora tenute ad essere effettuate tramite il Sistema di Interscambio, la trasmissione telematica dei dati:
Il termine ordinario per presentare il riepilogo sarebbe stato lo scorso 2 agosto (il 31 luglio era sabato), ma l’articolo 37, c. 11-bis, del Dl n. 223/2006, differisce gli adempimenti fiscali che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto a quest'ultima data
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