Fattura e invio dati operazioni transfrontaliere, “ritoccate” le regole tecniche

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 24/12/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 24/12/2021


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Modificate, dal 1° luglio 2022 le regole di emissione della Fattura elettronica per comunicare i dati delle operazioni transfrontaliere


Dal 1° luglio 2022 sono modificate le regole tecniche del provvedimento del 30 aprile 2018 sulla trasmissione telematica all’Agenzia dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Le nuove misure tengono conto dello slittamento dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022, dell’uso esclusivo del sistema di interscambio (emissione di fattura elettronica) per la trasmissione dei dati, previsto dalla legge n. 215/2021.

A stabilirlo il provvedimento del 23 dicembre 2021.

Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° luglio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle entrate utilizzando il formato del file fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le specifiche tecniche di compilazione allegate al provvedimento odierno (specifiche in vigore dal 1° gennaio 2022 e specifiche in vigore dal 1° luglio 2022).

La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Ricordiamo che il provvedimento del 30 aprile 2018 ha definito le regole tecniche e i termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere, prevista dall’articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs n. 127/2015.

Le specifiche tecniche allegato al detto provvedimento disciplinavano due modalità alternative per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere all’Agenzia delle entrate:

  1. la prima modalità (esterometro) prevedeva la predisposizione e l’invio trimestrale di un file contenente i dati fiscali puntuali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri nel trimestre di riferimento
  2. la seconda modalità (autofattura) prevedeva la predisposizione e l’invio, per ogni operazione attiva, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio, impostando il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale (XXXXXXX).


La legge di bilancio 2021, con l’articolo 1, comma 1103, ha modificato con l’articolo 1, comma 3-bis, prevedendo che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi esclusivamente (seconda modalità) utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive.

Nello specifico, per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi.

Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell'operazione

La norma è stata nuovamente ritoccata dalla legge n. 215/2021 che ha stabilito che tale disposizione entra in vigore in relazione alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022.

Di conseguenza il provvedimento odierno dà seguito alle nuove misure e abroga il precedente provvedimento del 28 ottobre 2021.

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