È il comma 106 dell’articolo 1, legge 197/2022, a riproporre l'estromissione agevolata, la chance riguarda quelli posseduti alla data del 31 ottobre 2022 e, per sfruttarla, c’è tempo fino al 31 maggio 2023 con effetti che retroagiscono al 1° gennaio 2023.
La relativa imposta dovrà essere versata in due rate, con scadenza, rispettivamente, al 30 novembre 2023 e al 30 giugno 2024.
Norma già introdotta, per i beni posseduti al 31 ottobre 2015, dalla legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 121, legge 208/2015) e reiterata, per i beni posseduti al 31 ottobre 2016, dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 566, legge 232/2016) nonché, per i beni posseduti al 31 ottobre 2019, dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 690, legge 160/2019).
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Ridenominati i codici tributo “1836” e “1837”, istituiti con la risoluzione n. 73/2016, attualmente non più utilizzati confermato il codice per l'estromissione dalla ditta individuale.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 23/06/2023Recensione di Roberto Castegnaro
La legge i bilancio ripropone la possibilità di escludere quei beni dal patrimonio dell’impresa individuale, pagando l’8%
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 06/01/2023Recensione di Roberto Castegnaro