Il decreto-legge 50/2017 ha previsto l’innalzamento del valore delle controversie rilevante per la mediazione tributaria.
In base alla nuova formulazione dell’articolo 17-bis, Dlgs 546/1992 (come modificato dall’articolo 10, comma 1, Dl 50/2017), infatti, per le liti di valore non superiore a 50mila euro (in luogo dei 20mila previsti dalla normativa previgente), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.
Il nuovo limite si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018 (articolo 10, comma 2, Dl 50/2017).
Con riferimento all’entrata in vigore del nuovo limite, è stato precisato che la notifica si considera perfezionata nel momento della ricezione dell’atto da parte del contribuente e, dunque, rileva la data in cui la notifica si perfeziona per il destinatario.
Ne consegue che, se l’atto è notificato a mezzo posta anteriormente al 1° gennaio 2018, ma è ricevuto dal contribuente successivamente a tale data, per l’eventuale controversia innanzi alla Commissione tributaria provinciale vale il nuovo limite di valore di 50mila euro (circolare n. 30/E del 22 dicembre 2017).
Abrogazione dell’istituto deflativo del contenzioso tributario
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Il decreto delegato cancella il tentativo obbligatorio per la definizione della lite
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