Le disposizioni sulle detrazioni per interessi passivi sono contenuta nell'art. 15 del DPR. 917/86 TUIR.
Gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di mutui danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento. La detrazione spetta con differenti limiti e condizioni a seconda della finalità del mutuo contratto dal contribuente. Si tratta, in particolare, dei:
−mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (rigo E7);
−mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 8);
− mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l’abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 9);
−mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 10); −prestiti e mutui agrari di ogni specie (righi da E8 a E10 codice 11).
Detrazine irpef del 19% per un massimo di 2.582,28 euro per gli interessi sul mutuo stipulato per finire la costruzine della abitazione principale acquistata al grezzo.
Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 63 del 04/03/2008 pag. 33Recensione di Roberto Castegnaro
Contratto di mutuo destinato, in parte, all’acquisto e, in parte, alla ristrutturazione.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 13/02/2019Recensione di Roberto Castegnaro
Contribuente trasferito all’estero per motivi di lavoro, ha trasferito la propria residenza in tale stato estero e si è iscritto all’A.I.R.E. e detr. int passivi mutuo
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 26/04/2015Recensione di Roberto Castegnaro