Il leasing finanziario, da non confondere con il leasing operativo, quest’ultimo a volte usato per i macchinari, si sostanzia in una sorta di noleggio, infatti non è previsto il riscatto finale e i rischi sono in capo al concedente.
Nel leasing finanziario, che può riguardare beni mobili, beni immobili, beni immateriali (es. software), è il conduttore che sceglie il bene o indica chi lo deve costruire, si assume quindi sostanzialmente il rischio, con facoltà di diventarne proprietario al termine della locazione.
Il locatore acquista il bene, ma nella sostanza svolge una attività di finanziamento a favore del conduttore.
Ci sono due metodi di rilevazione delle operazioni di leasing, il metodo Finanziario e il metodo Patrimoniale.
Il metodo patrimoniale è quello che si è da sempre utilizzato, vale a dire che:
Per il conduttore
Il metodo finanziario privilegia invece la sostanza (finanziamento) rispetto alla forma (locazione), sulla base di questo metodo avremo che:
Il conduttore
Il concedente
Il metodo finanziario descritto è pressoché uguale a quello previsto dal principio contabile internazionale denominato IAS 17, non ci soffermiamo ad approfondire l’argomento perché in tema di bilancio nonostante il D.Lgs. 139/2015 abbia rafforzato il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, nulla è cambiato ai fini della rilevazione dei leasing, le norme prevedono che:
Contabilmente si applica il metodo patrimoniale mentre In Nota integrativa vengono fornite una serie di informazioni desumibili applicando il metodo finanziario.
La legge annuale sulla concorrenza imporrebbe l’inserimento nel rendiconto dell’utilizzatore
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La tassazione va spalmata per la durata della retrolocazione e non applicata alla stipula
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Cassazione ribaltata la posizione dell’agenzia delle Entrate
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Approvato in commissione Industria al Senato l’emendamento al disegno di legge concorrenza che definisce il «grave inadempimento»
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Il nuovo principio Ifrs 16. Il superamento della distinzione tra «operativo» e «finanziario»
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Trattamento Iva da riservare alle somme corrisposte dalle società concedenti agli utilizzatori in caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria.
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L'agenzia delle Entrate chiarisce che il beneficio fiscale vale anche per i contratti stipulati prima del 29 aprile 2012 Consulenza giuridica 954-35/2014 in risposta ad un richiesta Assilea
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Con Telefisco 2014 da parte dell'agenzia delle Entrate è arrivata una risposta SUL LEASING AUTO
Autore: Ceppellini Primo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 31 del 01/02/2014 pag. 18Recensione di Roberto Castegnaro
Gli effetti del DL. 16 dal 29.4.2012 doppio binario se si sceglie una durata diversa da quella fiscale.
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 254 del 14/09/2012Recensione di Roberto Castegnaro