Il pignoramento è l'atto con il quale ha inizio l'espropriazione forzata. È l'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni a esso assoggettati e i frutti di essi, con l'avvertimento che qualsiasi atto sarà invalido (art. 492 c.p.c.). È disciplinato dal Libro III del codice di procedura civile (artt. da 491 a 497).
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L’articolo 568-bis al Codice di procedura civile, introduce nell’esecuzione forzata l’istituto della vendita diretta
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/05/2023Recensione di Roberto Castegnaro