L'identificazione ai fini IVA in Italia per il tramite di un rappresentante fiscale, avviene nei casi previsti dall'art. 17 terzo comma del DPR. n. 633/72.
Il soggetto non residente - comunitario o extraUe - che effettua nel territorio dello Stato operazioni rilevanti ai fini IVA, può adempiere ai relativi obblighi o esercitare i relativi diritti direttamente (se soggetto Ue oppure residente in un Paese terzo con cui esistono accordi di reciprocità), ovvero nominando un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato (se soggetto Ue o extraUe), fermo restando che detta nomina o identificazione non muta il suo status di soggetto non residente.
Una volta nominato, il rappresentante fiscale - che deve essere un soggetto, persona fisica o giuridica titolare di partita IVA, residente nel territorio dello Stato (cfr. risoluzione n. 341433 del 20 maggio 1983) - risponde in solido, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, con il soggetto rappresentato (cfr. risoluzione n. 31 del 1° marzo 2005; circolare n. 13 del 1994, punto 8 e risoluzione n. 548161 del 30 marzo 1974). Ne deriva che il rapporto fiduciario tra rappresentato e rappresentante - riconducibile ad un mandato con rappresentanza - deve essere ufficializzato con un atto formale, che va predisposto in un momento antecedente ovvero contestualmente alla richiesta di apertura della partita IVA in Italia, effettuata mediante presentazione del modello AA7/10 o AA9/12.
Le modalità di nomina del rappresentante fiscale sono definite all'articolo 1, comma 4, del DPR. n. 441/1997, che dispone:
"Il rapporto di rappresentanza risulta da atto pubblico, da scrittura privata registrata, da lettera annotata, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, in apposito registro presso l'ufficio IVA competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato, ovvero da comunicazione effettuata all'ufficio IVA con le modalità previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sempre che di data anteriore al passaggio dei beni.".
L'esistenza del rappresentante fiscale di un soggetto estero non impedisce allo stesso di effettuare direttamente operazioni in Italia.
Autore: Portale Renato Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 212 del 04/08/2007 pag. 29Recensione di Roberto Castegnaro
Trattamento IVA delle transazioni su internet, distinguendo fra operazioni off-line per le quali la merce e spedita per posta o altri mezzi ordinari e on-line se relative a testi, musica, dati ecc.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 232 del 23/08/2004 pag. 18Recensione di Roberto Castegnaro
Commento alla circolare 4/E del 9.1.03 il rappresentante fiscale in italia può effettuare cessioni di beni a residenti, solo relativamente ai beni presenti nel territorio.
Autore: Portale Renato Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 9 del 10/01/2003 pag. 22Recensione di Roberto Castegnaro
Supplemento dedicato alla territorialità e al regime IVA delle prestazioni di servizi, regime delle operazioni intracomuntarie e extra UE.dettagliata analisi delle varie operazioni.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Settimana Fiscale nr. 42 del 08/11/2001 pag. 3Recensione di Roberto Castegnaro