Il rimborso dei finanziamenti fatti dai soci alla società, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Detti finanziamenti fatti dai soci alla società, se rimborsati nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento, devono essere restituiti.
Per il richiamo previsto dall’art. 2497-quinquies la norma sopraindicata si applica anche a coloro che finanziano la società sulla quale esercitano attività di direzione e coordinamento o che sono sottoposti alla stessa società che finanziano. (rif. art. 2497 e ss.).
Il nuovo Oic 28 sui versamenti in «conto futuro» Necessaria la non restituibilità ai soci
Autore: Miele Luca Fonte: Il Sole 24 Ore del 17/09/2014 pag. 41Recensione di Roberto Castegnaro