Il sistema denominato “reverse charge” o “inversione contabile”, deroga alle regole generali Iva e trasferisce gli obblighi di assolvimento dell'imposta dal fornitore al cliente.
É infatti il cliente che ricevuta, dal fornitore, la fattura senza applicazione dell'Iva e con l'indicazione che si tratta di un'operazione soggetta a inversione contabile, deve integrare il documento con l'aliquota e la relativa imposta. La fattura così integrata deve essere registrata sia nel registro delle vendite sia in quello degli acquisti.
Link: Come funziona il Reverse Charge
Il meccanismo del reverse charge è in essere per le operazioni elencate nei commi quinto e sesto dell'articolo 17 del DPR. n. 633/1972, vale a dire:
Il reverse charge è previsto infine anche nelle cessioni di rottami come previsto dal 7° comma dell'articolo 74.
Il comma 629 lett. a) della legge di stabilità 2015, ha previsto dal 1.1.2015 che il meccanismo del reverse charge (indipendentemente dal fatto che si tratti di appalto diretto o subappalto) è esteso alle seguenti operazioni:
Prestazioni relative a edifici per:
Trasferimenti di:
Inoltre per:
Reverse charge sulla cessione di immobili strumentali e operazioni di leasing.
Autore: Giuliani Giampaolo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 254 del 16/09/2007 pag. 1654Recensione di Roberto Castegnaro
Il noleggio del ponteggio, anche se con relativa istallazione, non è soggetto al reverse charge. Lo è invece la autonoma prestazione di istallazione dei ponteggi per conto terzi.
Autore: Portale Renato Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 204 del 27/07/2007 pag. 24Recensione di Roberto Castegnaro
I contratti di noleggio di macchine e attrezature per la costruzione o demolizione edilizia sono esclusi dal reverse charge....
Autore: Giuliani Giampaolo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 10 del 11/01/2007 pag. 27Recensione di Roberto Castegnaro