Reverse charge

Il sistema denominato “reverse charge” o “inversione contabile”, deroga alle regole generali Iva e trasferisce gli obblighi di assolvimento dell'imposta dal fornitore al cliente.

É infatti il cliente che ricevuta, dal fornitore, la fattura senza applicazione dell'Iva e con l'indicazione che si tratta di un'operazione soggetta a inversione contabile, deve integrare il documento con l'aliquota e la relativa imposta. La fattura così integrata deve essere registrata sia nel registro delle vendite sia in quello degli acquisti.

Link: Come funziona il Reverse Charge

Il meccanismo del reverse charge è in essere per le operazioni elencate nei commi quinto e sesto dell'articolo 17 del DPR. n. 633/1972, vale a dire:

  • cessioni di oro da investimento, cessioni di materiale d'oro e di prodotti semilavorati con specifiche caratteristiche di purezza;
  • prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori;
  • cessioni di fabbricati, per le quali il cedente ha espresso in atto l'opzione per l'imponibilità Iva;
  • cessioni di cellulari;
  • cessioni di personal computer e loro componenti e accessori;
  • cessioni di materiali e prodotti lapidei

Il reverse charge è previsto infine anche nelle cessioni di rottami come previsto dal 7° comma dell'articolo 74.

Il comma 629 lett. a) della legge di stabilità 2015, ha previsto dal 1.1.2015 che il meccanismo del reverse charge (indipendentemente dal fatto che si tratti di appalto diretto o subappalto) è esteso alle seguenti operazioni:

Prestazioni relative a edifici per:

  • servizi di pulizia;
  • demolizione;
  • installazione di impianti;
  • completamento degli edifici stessi.

Trasferimenti di:

  • quote di emissioni di gas a effetto serra (articolo 3 della direttiva 2003/87/Ce);
  • altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica.

Inoltre per:

  • cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore;
  • cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari.
  • cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.
Visualizza pagina di approfondimento

83 recensioni.

PER LE SOCIETA' DI LEASING DAL 1° OTTOBRE SCATTA IL REVERSE CHARGE

Reverse charge sulla cessione di immobili strumentali e operazioni di leasing.

Autore: Giuliani Giampaolo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 254 del 16/09/2007 pag. 1654

Recensione di Roberto Castegnaro


REVERSE CHARGE - INVERSIONE ESTESA AI PONTEGGI

Il noleggio del ponteggio, anche se con relativa istallazione, non è soggetto al reverse charge. Lo è invece la autonoma prestazione di istallazione dei ponteggi per conto terzi.

Autore: Portale Renato Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 204 del 27/07/2007 pag. 24

Recensione di Roberto Castegnaro


NOLEGGIO FUORI DAL REVERSE CHARGE

I contratti di noleggio di macchine e attrezature per la costruzione o demolizione edilizia sono esclusi dal reverse charge....

Autore: Giuliani Giampaolo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 10 del 11/01/2007 pag. 27

Recensione di Roberto Castegnaro