Le richieste di rimborso totale o parziale o di utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale devono essere presentate tramite l’istanza (modello Iva TR) da cui lo stesso emerge.
La scadenza è prevista entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, per cui al:
30 aprile per il 1° trimestre;
31 luglio per il 2° trimestre;
31 ottobre per il 3° trimestre.
L’utilizzo del credito IVA trimestrale in compensazione “orizzontale” per un ammontare superiore a 5.000 euro annui richiede l’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo incaricato della revisione legale dei conti (art. 10 c. 1 lett. a) n. 7 del DL 78/2009).
Il modello TR per i rimborsi trimestrali IVA è stato modificato e “conviverà” con il precedente fino al 2 maggio
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 16/03/2023Recensione di Roberto Castegnaro
Le richieste relative al primo trimestre 2023 dovranno essere inviate all’Agenzia delle entrate entro il 2 maggio in quanto il 30 aprile è giorno festivo
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 15/04/2023Recensione di Roberto Castegnaro
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Le tempistiche stabilite sono il 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento per i rimborsi trimestrali e il 30 settembre del medesimo anno per quelli annuali
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 12/07/2024Recensione di Roberto Castegnaro