Riserva della proprietà (beni mobili)

L'art. 1524 del codice civile prevede che: la riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore a euro 15,49, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita. Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri.

 

Per l’iscrizione in Tribunale di una riserva di proprietà’ o di un atto di privilegio speciale, è necessario depositare:

  • Doppia nota di iscrizione in bollo; 
  • Copia conforme in bollo registrata dell’atto per il quale si chiede l’inserzione nei registri speciali - nel caso ricorra esenzione dell’imposta di bollo, la circostanza deve essere indicata citando i relativi estremi normativi.

Un originale della nota viene restituita in genere a vista al richiedente. Non sono dovuti diritti di cancelleria.

La nota di cancellazione viene rilasciata a seguito del deposito della seguente documentazione:

  • Richiesta di cancellazione della trascrizione in due originali in bollo.
  • Atto di assenso alla cancellazione della trascrizione rilasciato dal venditore.

Tale scrittura privata deve contenere l'autenticazione della firma del Legale rappresentante apposta dinnanzi ad un Notaio e la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

In caso di Legge Sabatini è necessario il certificato di origine o denuncia smarrimento dello stesso.


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La vendita con riserva della proprietà nel codice civile

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Definizione e caratteristiche del contratto di vendita con riserva della proprietà

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 01/02/2024

Recensione di Roberto Castegnaro