Riserva della proprietà (immobili)

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Ai sensi dell’articolo 1523 del codice civile1, rubricato “passaggio della proprietà e dei rischi”, nella vendita a rate con riserva della proprietà il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell’ultima rata del prezzo, pur assumendone i rischi dal momento della consegna.

La fattispecie è caratterizzata dalla scissione tra il conseguimento immediato del godimento del bene e l’acquisto della proprietà, che resta riservata al venditore sino all’integrale pagamento del prezzo.

Tale schema contrattuale consente al compratore di conseguire l’immediata disponibilità del bene oggetto di vendita, assumendone i relativi rischi, mentre il venditore conserva la proprietà fino all’integrale pagamento del prezzo, momento al quale è differita la produzione dell’effetto traslativo.


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Vendita immobiliare con riserva di proprietà

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Le indicazioni operative dell’Agenzia delle entrate in caso di vendita immobiliare con riserva di proprietà.

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 05/11/2026

Recensione di Roberto Castegnaro