Rottami art. 74 c. 7-8

Il c. 7 dell'art. 74 del testo IVA prevede che

7. Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonche' di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.

La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti e con l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.

Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.


7 recensioni.

IVA alla svolta sui rottami

L'art. 35 del DL. 269/03 modifica il regime fiscale delle cessioni di rottami introducendo la regola del reverse charge.

Autore: Portale Renato Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 272 del 04/10/2003 pag. 27

Recensione di Roberto Castegnaro


Rottami, IVA all'acquirente

Nuovo regime speciale per i rottami dal 2.10.2003 introdotto dal DL. 269/03 obbligo di doppia registrazione per chi acquista rottami col meccanismo del reverse-charge.La vendita è senza IVA art. 74.

Autore: Portale Renato Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 324 del 26/11/2003 pag. 26

Recensione di Roberto Castegnaro


Il nuovo regime IVA dei rottami

Commento alle regole del reverse charge introdotto dall'art. 35 del DL. 269/03 anche al commercio di rottami

Autore: Portale Renato Fonte: Informatore Pirola nr. 46 del 08/12/2003 pag. 21

Recensione di Roberto Castegnaro


Nuovo regime IVA sui rottami

Sintesi delle modifiche introdotte dal dl. 269 in materia di rottami.Introdotto il metodo del reverse charge

Autore: Non Definito . Fonte: Ratio nr. 1 del 01/01/2004 pag. 17

Recensione di Roberto Castegnaro


L'IVA ESTENDE L'AUTOFATTURA

Commento alla circolare Assonime n. 3 sulle novità della dichiarazione annuale IVA in particolare al quadro VJ destinato alle operazioni di Reverse Charge.

Autore: Rizzardi Raffaele Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 49 del 19/02/2004 pag. 29

Recensione di Roberto Castegnaro


MANOVRA 2004 gli effetti del decreto legge 269/03

Testo della circolare n. 28/E del 21.69.2004 con i chiarimenti su IVA, sanzioni, onlus, agevolazioni prima casa e altre novità 2004.

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 171 del 22/06/2004 pag. 15

Recensione di Roberto Castegnaro


Oro usato in reverse charge solo se rottamato o lavorato

NO al reverse se l’acquirente è un commerciante che utilizza il metallo prezioso in un processo di trasformazione e di vendita

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 08/05/2019

Recensione di Roberto Castegnaro