Il c. 7 dell'art. 74 del testo IVA prevede che
7. Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonche' di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.
La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti e con l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.
Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.
L'art. 35 del DL. 269/03 modifica il regime fiscale delle cessioni di rottami introducendo la regola del reverse charge.
Autore: Portale Renato Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 272 del 04/10/2003 pag. 27Recensione di Roberto Castegnaro
Nuovo regime speciale per i rottami dal 2.10.2003 introdotto dal DL. 269/03 obbligo di doppia registrazione per chi acquista rottami col meccanismo del reverse-charge.La vendita è senza IVA art. 74.
Autore: Portale Renato Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 324 del 26/11/2003 pag. 26Recensione di Roberto Castegnaro
Commento alle regole del reverse charge introdotto dall'art. 35 del DL. 269/03 anche al commercio di rottami
Autore: Portale Renato Fonte: Informatore Pirola nr. 46 del 08/12/2003 pag. 21Recensione di Roberto Castegnaro
Sintesi delle modifiche introdotte dal dl. 269 in materia di rottami.Introdotto il metodo del reverse charge
Autore: Non Definito . Fonte: Ratio nr. 1 del 01/01/2004 pag. 17Recensione di Roberto Castegnaro
Commento alla circolare Assonime n. 3 sulle novità della dichiarazione annuale IVA in particolare al quadro VJ destinato alle operazioni di Reverse Charge.
Autore: Rizzardi Raffaele Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 49 del 19/02/2004 pag. 29Recensione di Roberto Castegnaro
Testo della circolare n. 28/E del 21.69.2004 con i chiarimenti su IVA, sanzioni, onlus, agevolazioni prima casa e altre novità 2004.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 171 del 22/06/2004 pag. 15Recensione di Roberto Castegnaro
NO al reverse se l’acquirente è un commerciante che utilizza il metallo prezioso in un processo di trasformazione e di vendita
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 08/05/2019Recensione di Roberto Castegnaro