L’art. 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 impone a un’ampia platea di soggetti (cd. “soggetti obbligati”), costituiti da intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria (cfr. art. 11), professionisti (cfr. art. 12), revisori (cfr. art. 13) e altri operatori non finanziari (cfr. art. 14), di portare a conoscenza della UIF, mediante l’invio di una segnalazione di operazioni sospette, le operazioni per le quali “sanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.
I soggetti obbligati all’osservanza delle norme di cui al Dlgs 231/2007 (i quali, nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento della propria attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 49 e all’articolo 50), ne riferiscono entro trenta giorni al ministero dell’Economia delle Finanze per la contestazione.
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