Il comma 496 della finanziaria 2006 aveva modificato il regime di tassazione degli immobili e delle aree fabbricabili cedute dai privati, quindi non in regime d’impresa.
Sulle plusvalenze (differenza fra prezzo di vendita dedotto il prezzo di acquisto e le ulteriori spese sostenute) relative alla cessione a titolo oneroso di:
di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni; di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
Fino al 2005, su queste operazioni, l’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR. prevedeva l’applicazione della tassazione ordinaria, vale a dire che l’importo della plusvalenza concorreva al reddito complessivo del contribuente.
Dal 2006 invece all’atto della cessione il venditore può richiedere al notaio, la non applicazione della tassazione ordinaria ma l’assoggettamento della plusvalenza ad un’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del 12,50 per cento aumentata al 20% dal 3.10.2006 con al legge finanziaria 2007 c. 310.
È quindi compito del notaio provvedere all’applicazione e al versamento dell’imposta sostitutiva della plusvalenza, ricevendo dal venditore le somme necessarie, ricordiamo che con risoluzione n. 1/2006 e stato stabilito il codice tributo 1107 per il versamento di questa imposta, con il modello F24.
Il Notaio dovrà altresì comunicare gli estremi dell’operazione in parola all’Agenzia delle Entrate.
L’amministrazione ha chiarito che nel caso di più venditori, l’imposta sostitutiva può essere applicata solo ai soggetti che ne hanno interesse.
Ricordiamo infine che l’imposta sostitutiva non si rende applicabile alle plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettera a), del TUIR, vale a dire quelle realizzate mediante lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili, per le quali rimane l’ordinario regime di tassazione.
La norma in questione cancella la possibilità di usufruire della tassazione separata quando si cedono terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
Riepilogo imposta sostitutiva applicabile:
12,50% dal 1.1.2006;
20,00% dal 1.1.2007;
26,00% dal 2020 fonte bozza legge di bilancio 2020 c. 759.
Il comma 496 della finanziaria prevede la facoltà di corrispondere un'imposta sostitutiva 12,5% sulle plusvalenze da cessione di immobili o terreni edificabili.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Italia Oggi nr. 5 del 06/01/2006 pag. 19Recensione di Roberto Castegnaro
Commento all'imposta sostitutiva del 12,5% sulle plusvalenze realizzate dai privati dalla cessione di immobili acquistati o costrutiti da meno di 5 anni e dalla cessione di aree fabbricabili. ./.
Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 13 del 14/01/2006 pag. 25Recensione di Roberto Castegnaro
Pronto il modello telemcatico per l'imposta sostitutiva pagta c/o il notaio sulla cessione di immobili acquistti o costruiti da - di 5 anni.
Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 12 del 13/01/2007 pag. 27Recensione di Roberto Castegnaro
Riaperti i termini per il 2020 per la rideterminazione del valore fiscale
Autore: Gaiani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore del 17/12/2019Recensione di Roberto Castegnaro
Rivalutazione di terreni e partecipazioni per le persone fisiche e rivalutazione dei beni d'impresa
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 10/01/2020Recensione di Roberto Castegnaro