Nella maggior parte dei casi, per le spese sanitarie è riconosciuta una detrazione dall’Irpef di una percentuale della spesa sostenuta (19%) per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro (cosiddetta franchigia) . In alcun e situazioni , invece della detrazione dall’imposta lorda , si può usufruire di una deduzione dal reddito complessivo.
Con la circolare n. 7 del 4 aprile 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni e chiarimenti per compila re correttamente la dichiarazione dei redditi e per l’apposizione del v isto di conformità da parte dei Caf (Centri di assistenza fiscale) e dei professionisti abilitati, offrendo un quadro completo del le spese e degli oneri che danno diritto a detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta.
Per usufruire delle detrazioni è necessario, anzitutto, indicare le spese nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute e documentarle adeguatamente.
I giustificativi delle spese devono essere conservati per tutto il tempo in cui l’Agenzia delle entrate può effettuare un accertamento (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).
Le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso trattamento previsto per quelle effettuate in Italia.
Anche per esse è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le stesse indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia.
Se la documentazione è in lingua straniera è necessaria la traduzione. Se i documenti sono in inglese, francese, tedesco e spagnolo, può essere eseguita dal contribuente stesso.
Non vi è obbligo di traduzione per i residenti in Valle d’Aosta , se la documentazione è scritta in francese, e per i residenti a Bolzano, se i documenti sono scritti in tedesco.
Per i documenti redatti in una lingua diversa da inglese, francese, tedesco e spagnolo , è richiesta una traduzione giurata.
Per i contribuenti residenti nella regione Friuli Venezia Giulia , se appartenenti alla minoranza slovena , la documentazione sanitaria redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione non giurata
La certificazione di invalidità totale o handicap grave da parte di una commissione medica pubblica è il presupposto per poter dedurre gli importi sostenuti per medicine e cure
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 26/09/2016Recensione di Roberto Castegnaro
Detrazione spese per ozonoterapia rientrano nel novero degli oneri detraibili ai fini Irpef, previsti dall’articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 02/01/2017Recensione di Roberto Castegnaro
È detraibile la spesa sostenuta per l’acquisto di un farmaco galenico!
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 14/02/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Tra le spese ammesse alla detrazione rientra l’acquisto di poltrone e carrozzelle per inabili e minorati non deambulanti.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 25/05/2017Recensione di Roberto Castegnaro
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Attenzione a quando ha conseguito il diploma chi vi massaggia....
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 24/06/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Manuale dell'agenzia entrate sulle spese mediche e SPESE SANITARIE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 07/07/2017Recensione di Roberto Castegnaro
L’importo delle spese sanitarie detraibili, da indicare nei diversi righi della dichiarazione dei redditi, è comprensivo del costo del bollo applicato.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 08/07/2017Recensione di Roberto Castegnaro
E' possibile portare in detrazione come spesa sanitaria, oltre al materasso antidecubito, anche il letto ortopedico?
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 20/07/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Guida predisposta dall'agenzia entrate aggiornata a giugno 2017
Autore: Agenzia Entrate Fonte: Agenzia Entrate del 11/10/2017Recensione di Roberto Castegnaro
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Comprare un matesasso ortopedico potrebbe costarvi il 19% in meno grazie alla detrazione quale dispositivo medico di uso comune (Dlgs 46/1997), così come rappresentato nell’allegato alla circolare 20/E del 13 maggio 2011 dell’agenzia delle Entrate.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 06/11/2017Recensione di Roberto Castegnaro