Nella vendita a consumatori finali, o soggetti ai medesimi assimilati, di altro Paese UE, occorre distinguere tra due situazioni:
Beni non soggetti ad accisa
A seconda dell’ammontare dei corrispettivi dei beni venduti, nel corso di un anno solare, nel singolo Paese membro considerato:
Quindi per le cessioni a distanza o via internet verso soggetti privati residenti in altro paese UE, fino a una determinata soglia di vendite si applica l'IVA del paese del venditore, oltre detto limite il venditore è tenuto ad aprire una posizione IVA nel paese di destinazione delle sue cessioni a privati.
Il limite per le cessioni in Italia a privati da parte di venditori UE è fissato in 35.000 euro, questo il limite superato il quale il soggetto UE deve aprire partita IVA in Italia. (Art. 40, c. 3 DL. 331/1993)
Beni soggetti ad accisa
Per questi beni l’operazione si considera sempre effettuata nel Paese di arrivo con il conseguente obbligo di applicare l’Iva del Paese di arrivo.
Contenuto esclusivo per utenti abbonati
Via libera ieri al decreto che recepisce le direttive dell’Unione europea L’imposta va versata ogni tre mesi Da chiudere le partite Iva in altri Stati
Autore: Rizzardi Raffaele Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/05/2021Recensione di Roberto Castegnaro