Ravvedimento Operoso

Con il “ravvedimento” (art. 13 del D.lgs n. 472 del 1997) è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

 Col ravvedimento operoso, si regolarizzano i tardivi versamenti, rimuovendo la violazione e pagando: - il dovuto; - la sanzione ridotta; - gli interessi legali. 

L’art. 13 del D.Lgs. 471/97, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale attuativo della L. 111/2023, c.d. delega per la riforma fiscale), prevede l’irrogazione della sanzione del 25% (e non più del 30%) per i soggetti che non effettuano in tutto o in parte i versamenti o li effettuano in ritardo.

Il secondo coma dello stesso articolo prevede che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta' (25/2=12,50), salva l'applicazione (del ravvedimento operoso) dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo."

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154 recensioni.

IMU e TARES i chiarimenti della circolare 1/2013

1 le disposizioni TARES 2013 - 2 IMU dichiarazioni nuovi termini e ravvedimento operoso.

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 02/05/2013

Recensione di Roberto Castegnaro


AVVISI BONARI TELEMATICI PAGAMENTO SANZIONI RIDOTTE ENTRO 90 GIORNI

Per gli avvisi bonari telematici, il contribuente ha 90 giorni di tempo per regolarizzare la comunicazione di irregolarità, beneficiando della riduzione delle sanzioni, di norma, dal 30 al 10%

Autore: Morina Tonino Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 93 del 05/04/2013 pag. 16

Recensione di Roberto Castegnaro


ANCORA 4 GIORNI PER SANARE CON 258 € LE MANCATE OPZIONI

Possibilità introdotta dal DL. 16 vedia anche risoluzione 110/2012 sul modello EAS degli enti non commerciali.

Autore: Gaiani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 356 del 27/12/2012 pag. 19

Recensione di Roberto Castegnaro


IMU E RAVVEDIMENTO RITARDATI PAGAMENTI

Come usufruire delle sanzioni ridotte sui ritardati pagamenti IMU e il punto sul gettito superiore di 5 mld. al previsto, 23 contro 18.

Autore: Fossati Saverio Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 349 del 18/12/2012 pag. 2

Recensione di Roberto Castegnaro


RAVVEDIMENTO REGOLARIZZAZIONE DICHIARAZIONI COMUNICAZIONI F24

Inserto n. 56 slle modalità di regolarizzazione dichiarazioni e versamenti

Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 289 del 19/10/2012 pag. 33

Recensione di Roberto Castegnaro


IMU NIENTE RAVVEDIMENTO OPEROSO LUNGO

Ravvediemnto operoso IMU solo entro il termine di presentazione della dichiarazione.

Autore: Non definito Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 255 del 15/09/2012 pag. 23

Recensione di Roberto Castegnaro


DUBBI SUI TERMINI DELLA DICHIARAZIOE INTEGRATIVA

Il c. 8-bis dell'art. 2 del Dpr 322/98 prevede per sanare errori a sfavore del contribuente si può ripresentare la dichiarazione entro il termine dela dichiarazione successiva.

Autore: Gavelli Giorgio Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 224 del 14/08/2012 pag. 17

Recensione di Roberto Castegnaro


STUDI DI SETTORE - La verifica non blocca la dichiarazione integrativa

Nella circolare 30/2012 l'A.E. affronta il tema della dichiarazione integrativa per evitare l'accertamento induttivo puro derivante da Studi di settore taroccati.

Autore: Deotto Dario Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 191 del 12/07/2012

Recensione di Roberto Castegnaro


RAVVEDIEMENTO IN TEMPI STRETTI

Etro il 30 dicembre vanno sanate le situazioni sugli acconti

Autore: Morina Tonino Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 353 del 28/12/2011 pag. 37

Recensione di Roberto Castegnaro


RAVVEDIMENTO A RATE L'AGENZIA SI CORREGGE

Per usufruire del ravvedimento, somma, sanzioni e interessi possono essere fatti anche in tempi diversi ma cmq. entro i termini stabiliti.

Autore: Morina Tonino Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 170 del 24/06/2011

Recensione di Roberto Castegnaro