L'obbligo di versamento dell'acconto IVA dovuta per l'ultimo mese o trimestre dell'esercizio è stabilito dall'art. 6 della L. n. 405/1990.
Il termine per il versamento scade il 27 del mese di dicembre di ogni anno.
Il contribuente può calcolare l'acconto con tre metodi: "storico", "previsionale" e "analitico".
Metodo storico
Applicando il metodo storico, l’acconto Iva è pari all'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente.
Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.
Semplificando, la base di calcolo, su cui applicare l’88%, è pari al debito d’imposta risultante:
Metodo previsionale
Con il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.
Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:
Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.
Metodo analitico
Il calcolo con il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa alle seguenti operazioni:
Il versamento
L’acconto non è dovuto quando l’importo determinato risulta inferiore a 103,29 euro.
Deve essere versato utilizzando il modello F24 e i codici tributo da indicare sono specifici a seconda della periodicità con cui il contribuente ha effettuato le liquidazioni periodiche nel corso dell’anno d’imposta 2006:
- codice 6013 per i contribuenti mensili
- codice 6035 per i contribuenti trimestrali (sia per opzione che speciali).
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Con il ricalcolo dell’acconto si può evitare di considerare l’Iva esigibile del mese o trimestre precedente
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