I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica (CU), per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
La Certificazione Unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 31 marzo mentre la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario" deve essere effettuata entro il 7 marzo, in via telematica.
Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero entro il 31 ottobre 2018.
Sanzioni
In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche, è prevista l’applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione, senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del D.Lgs. 472/97 c'è però un limite massimo di 50.000,00 euro per sostituto d’imposta.
Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.
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