Cumulo giuridico

In quei casi in cui l'inadempimento è continuativo, il cumulo giuridico consente di applicare una sola volta la sanzione.

L’articolo 12 del D.Lgs. 472/97 prevede che chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi o commette, anche con più azioni o omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione è punito con la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio.

Il concorso delle violazioni può essere:

  • formale, quando con una sola azione od omissione si commettono diverse violazioni della medesima disposizione o relative a tributi diversi.
  • materiale, quando sono commesse più violazioni di carattere formale.
L'approfondimento è riservato agli abbonati, gli stessi possono:

Abbonamento BASE:

39 €/anno + IVA

Abbonamento PLUS:

59 €/anno + IVA

4 recensioni.

Riforma delle sanzioni – 1 nuovi principi per le amministrative

Contenuto esclusivo per utenti abbonati

La rinnovata disciplina recepisce l’orientamento della giurisprudenza di legittimità ed è ispirata a criteri di proporzionalità che tengono conto del peso della violazione commessa

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 03/07/2024

Recensione di Roberto Castegnaro


Ammesso il cumulo giuridico nel ravvedimento operoso

Nella versione finale del Dlgs di riforma delle sanzioni tributarie viene meglio definito il rapporto tra cumulo giuridico e ravvedimento operoso.

Autore: Deotto Dario Fonte: Il Sole 24 Ore del 25/05/2024

Recensione di Roberto Castegnaro


Cumulo giuridico esteso al ravvedimento

Riduzione in base al momento in cui è commessa la prima violazione

Autori: Lovecchio Luigi, Deotto Dario Fonte: Il Sole 24 Ore del 23/02/2024

Recensione di Roberto Castegnaro


Il «cumulo» mette fuori gioco la sanatoria degli errori formali

Poco appeal per la nuova sanatoria delle irregolarità formali in quanto sono già molte volte “assorbite” dal cumulo giuridico.

Autore: Deotto Dario Fonte: Il Sole 24 Ore del 28/11/2018

Recensione di Roberto Castegnaro