l’IVIE è l’imposta dovuta sul valore degli immobili detenuti all’estero, a qualsiasi uso destinati (art. 19, comma 13, del Dl n. 201/2011).
L'IVIE, in origine dovuta solo dalle persone fisiche residenti in Italia, dal 1° gennaio 2020 risulta dovuta anche dagli enti non commerciali e dalle società di persone ed enti equiparati ai sensi dell’articolo 5 del TUIR.
L’aliquota è dell'1,06% del valore degli immobili, (fino al 31.12.2023, era dello 0,76%). ed è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali il possesso c’è stato (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni).
Il versamento non è dovuto se l’importo complessivo (calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta) non supera i 200 euro. In questo caso, il contribuente non deve neanche indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW2.
Abitazione principale
L’immobile posseduto all’estero, adibito ad abitazione principale, comprese le pertinenze è esente da IVIE.
L'esenzione è prevista anche per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Resta l'onere di dimostrare che un residente fiscale italiano ha l'abitazione principale all’estero.
L’aliquota scende allo 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali è possibile, inoltre, detrarre dall’imposta (fino a concorrenza del suo ammontare):
Dall’Ivie è possibile dedurre l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.
Inoltre, per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla UE o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, è possibile sottrarre anche l’eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili, non utilizzata come credito Irpef (articolo 165 del Tuir).
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