Il pignoramento è l'atto con il quale ha inizio l'espropriazione forzata. È l'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni a esso assoggettati e i frutti di essi, con l'avvertimento che qualsiasi atto sarà invalido (art. 492 c.p.c.). È disciplinato dal Libro III del codice di procedura civile (artt. da 491 a 497).
Accedere a tutti i contenuti | Accedere a tutti i commenti relativi ai vari argomenti dell'indice | Divulgare le recensioni a loro nome, ai loro clienti, tramite una funzione automatica del sito (abb.to plus) |
Abbonamento Report BASE | ||
Abbonamento Report PLUS |
Abbonamento BASE:
39 €/anno + IVAAbbonamento PLUS:
59 €/anno + IVAContenuto esclusivo per utenti abbonati
L’articolo 568-bis al Codice di procedura civile, introduce nell’esecuzione forzata l’istituto della vendita diretta
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/05/2023Recensione di Roberto Castegnaro