Rappresentante Fiscale

Il rappresentante fiscale è una figura prevista dall'art. 17 c. 3 del DPR. n. 633/72.

Un soggetto comunitario o extracomunitario, che effettua operazioni che comportano l'obbligo di identificazione ai fini IVA in Italia ma ivi privo di stabile organizzazione, può adempiere gli obblighi IVA ed esercitare i relativi diritti ricorrendo all'istituto del rappresentante fiscale .

In alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale, i soggetti non residenti che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato hanno facoltà di identificarsi direttamente con le modalità indicate nel citato articolo 35-ter del d.PR 633/72.

Differentemente da quanto previsto in caso di soggetti stabiliti in uno Stato membro, per i quali la possibilità di identificarsi direttamente ai fini IVA in altri Stati membri è attribuita automaticamente, per i soggetti residenti in Paesi terzi tale facoltà è subordinata alla verifica della sussistenza di accordi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli vigenti in ambito UE (cfr. risoluzione 5 dicembre 2003, n. 220/E). Vedi anche risoluzione n. 44/2020.

L'identificazione ai fini IVA in Italia per il tramite di un rappresentante fiscale, avviene nei casi previsti dall'art. 17 terzo comma del DPR. n. 633/72.

Il soggetto non residente - comunitario o extraUe - che effettua nel territorio dello Stato operazioni rilevanti ai fini IVA, può adempiere ai relativi obblighi o esercitare i relativi diritti direttamente (se soggetto Ue oppure residente in un Paese terzo con cui esistono accordi di reciprocità), ovvero nominando un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato (se soggetto Ue o extraUe), fermo restando che detta nomina o identificazione non muta il suo status di soggetto non residente.

Una volta nominato, il rappresentante fiscale - che deve essere un soggetto, persona fisica o giuridica titolare di partita IVA, residente nel territorio dello Stato (cfr. risoluzione n. 341433 del 20 maggio 1983) - risponde in solido, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, con il soggetto rappresentato (cfr. risoluzione n. 31 del 1° marzo 2005; circolare n. 13 del 1994, punto 8 e risoluzione n. 548161 del 30 marzo 1974). Ne deriva che il rapporto fiduciario tra rappresentato e rappresentante - riconducibile ad un mandato con rappresentanza - deve essere ufficializzato con un atto formale, che va predisposto in un momento antecedente ovvero contestualmente alla richiesta di apertura della partita IVA in Italia, effettuata mediante presentazione del modello AA7/10 o AA9/12.

Le modalità di nomina del rappresentante fiscale sono definite all'articolo 1, comma 4, del DPR. n. 441/1997, che dispone:

"Il rapporto di rappresentanza risulta da atto pubblico, da scrittura privata registrata, da lettera annotata, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, in apposito registro presso l'ufficio IVA competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato, ovvero da comunicazione effettuata all'ufficio IVA con le modalità previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sempre che di data anteriore al passaggio dei beni.".
 

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Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Settimana Fiscale nr. 42 del 08/11/2001 pag. 3

Recensione di Roberto Castegnaro