L'art. 52 della L. n. 234/2012 prevede che al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
La banca dati contenente gli aiuti di Stato comunitari e quelli in regime “de minimis” – denominata dall’articolo 52, c. 1, della legge 234/2012 Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna).
Il Regolamento che disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato è stato previsto con il Decreto interministeriale del 31/05/2017 n. 115.
| Accedere a tutti i contenuti | Accedere a tutti i commenti relativi ai vari argomenti dell'indice | Divulgare le recensioni a loro nome, ai loro clienti, tramite una funzione automatica del sito (abb.to plus) |
| Abbonamento Report BASE | ||
| Abbonamento Report PLUS | ||
Abbonamento BASE:
39 €/anno + IVAAbbonamento PLUS:
59 €/anno + IVAContenuto esclusivo per utenti abbonati
Disposizioni urgenti in materia di termini normativi il solito milleproroghe
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 04/01/2026Recensione di Roberto Castegnaro