L'art. 52 della L. n. 234/2012 prevede che al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
La banca dati contenente gli aiuti di Stato comunitari e quelli in regime “de minimis” – denominata dall’articolo 52, c. 1, della legge 234/2012 Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna).
Il Regolamento che disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato è stato previsto con il Decreto interministeriale del 31/05/2017 n. 115.
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Il decreto Sostegni pubblicato il 22 in Gazzetta Ufficiale adegua la normativa italiana ai nuovi tetti alzati dall’ultima modifica al Temporary Framework comunitario.
Autori: Mobili Marco, Trovati Gianni Fonte: Il Sole 24 Ore del 23/03/2021Recensione di Roberto Castegnaro