Quando si vende un immobile acquistato con i benefici “prima casa”, prima che siano trascorsi cinque anni dal suo acquisto, si decade dalle agevolazioni usufruite e sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, oltre alla sanzione del 30% delle stesse imposte.
Per non incorrere nella decadenza è necessario acquistare, entro 2 anni (aumentato a due dalla legge di bilancio 2025 art. 1 c. 116 legge 207/20224 ha esteso da uno a due anni il termine entro cui bisogna alienare l’immobile pre-posseduto per mantenere il beneficio “prima casa” ), un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
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59 €/anno + IVAIndipendentemente dal decorso o meno di cinque anni dal primo acquisto, non è possibile fruire dei benefici prima casa su un secondo acquisto se prima non si vende l'immobile già acquistato.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 31/10/2015Recensione di Roberto Castegnaro