Nuova fruizione dei benefici prima casa

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 31/10/2015

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 31/10/2015


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Indipendentemente dal decorso o meno di cinque anni dal primo acquisto, non è possibile fruire dei benefici prima casa su un secondo acquisto se prima non si vende l'immobile già acquistato.

Per la loro spettanza, infatti, è necessario, tra l'altro, non essere titolari, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale, del diritto di proprietà, nuda proprietà, uso, usufrutto o abitazione, su altri immobili acquistati con la medesima agevolazione (nota II-bis, lettera c, articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986). Pertanto, è possibile godere nuovamente dell’agevolazione solo in caso di alienazione del primo immobile acquistato con i benefici prima casa. In tale ipotesi, in caso di vendita dopo cinque anni, non ci sono limiti temporali per il riacquisto, fermo restando che, qualora lo stesso non avvenga entro un anno dalla cessione del primo, non spetterà alcun credito per l'imposta assolta in occasione del precedente atto.
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