Rivalutazione Beni d'impresa

La rivalutazione dei beni d'impresa può essere effettuata in seguito di una specifica norma di legge.

Periodicamente con le leggi di Bilancio se ne prevede la possibilità richiamando le norme della sezione II del capo I della legge n. 342/2000, che prevede la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, posseduti al 31 dicembre di un dato esercizio e risultanti già dal bilancio dell'esercizio in corso nell'esercizio precedente.

Beni rivalutabili

Normalmente la rivalutazione ha per oggetto beni costituenti immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili quali:

  • gli immobili;
  • i beni mobili iscritti in pubblici registri;
  • impianti e macchinari;
  • attrezzature industriali e commerciali;

Compresi beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

Sono rivalutabili anche i beni immateriali quali ad esempio:

  • marchi e brevetti;
  • licenze, concessioni e know how.

Ancorché non più iscritti in bilancio in quanto interamente ammortizzati ma che godono ancora di tutela (circ. 13/2014 punto 1).

Sono poi rivalutabili le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, costituenti immobilizzazioni.

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Nuovo sprint alla rivalutazione beni

La finanziaria 2004 riapre i termini pre rivalutare i beni dell'impresa, nuovi valori a effetto immediato e non dal 2° esercizio successivo.

Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 11 del 12/01/2004 pag. 23

Recensione di Roberto Castegnaro