Il Visto di conformità è una sorta di certificazione di legalità rilasciata dai professionisti dell'area giuridico contabile.
Previsto dall’art. 35, comma 2, lettera ), del d.lgs. n. 241 del 1997, consiste nell’attestazione di conformita tra i dati esposti nella dichiarazione dei redditi e la documentazione ad essa relativa, implicando «il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto» (art. 2, comma 1, del d.m. 31 maggio 1999, n. 164)
Il rilascio del visto è obbligatorio nei seguenti casi:
1) Contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti fiscali per importi superiori ai limiti annui stabiliti (5.000 euro), hanno l'obbligo di avvalersi di un professionista per certificare la dichiarazione dalla quale emerge il credito, con l'apposizione del visto di conformità. L’obbligo è stato introdotto dall’art. 10 del DL. 78/2009.
L’art. 13 del decreto semplificazioni ha previsto che anche i rimborsi sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell’incaricato alla revisione legale (ex art. 10, c. 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78/2009). (fatto salva la richiesta di garanzia nei casi previsti).
Con il visto di conformità il professionista attesta che i dati della dichiarazione corrispondono alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, certifica inoltre la corrispondenza di queste ultime alla relativa documentazione contabile e conferma infine la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili.
2) Dichiarazione modello 730, in questo caso il visto è rilasciato dal professionista abilitato o dal Caf;
3) Contribuenti che usufruiscono delle agevolazioni edilizie del superbonus 110% sia nei casi di cessione del credito, sia nei casi di sconto in fattura e sia nei casi di utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi (art. 119 c. 11 DL. 77/2020) salva l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata «direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale».
Più precisamente, tale obbligo è escluso nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).
4) Contribuenti che usufruiscono delle altre agevolazioni edilizie (diverse dal 110%) nei casi di cessione del credito o di sconto in fattura ma non nei casi di utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi (art. 1 c. 1 lett. b) DL.157/2021 che introduce il c. 1ter al DL. 77/2020 Rilancio).
Il professionista autorizzato al rilascio del visto di conformità deve rispondere a requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo tali da poter offrire garanzia all’Erario e al contribuente , affidatosi alle sue cure , che l’attività posta in essere è conforme alle disposizioni normative disciplinanti la materia.
L'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 241 del 1997, nel rinviare all’art. 3, comma 3, lettere a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998, riserva il rilascio del visto di conformità ai soli soggetti abilitati all’invio in forma telematica delle dichiarazioni dei redditi indicati nelle citate lettere a) e b);
Sono legittimati a rilasciare il visto di conformità:
• i professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ;
• i professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro;
• i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. Questi soggetti non sono però legittimati ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni “Modello 730 ”
• i responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF)
I professionisti che intendono rilasciare i visti di conformità, salvo alcune particolari eccezioni, devono essere già in possesso dell’abilitazione ai servizi telematici Entratel
Per poter esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità o l'asseverazione, i professionisti sono tenuti ad inviare preventivamente all'Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione.
l professionista è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata
Accedendo al sito internet dell’Agenzia delle entrate è possibile consultare i dati dei professionisti legittimati al rilascio del visto, con espressa indicazione dell’abilitazione all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni modello 730, il luogo di svolgimento dell’attività, l’eventuale svolgimento dell’attività in forma associata ovvero l’utilizzo di società di servizi.
Accedere a tutti i contenuti | Accedere a tutti i commenti relativi ai vari argomenti dell'indice | Divulgare le recensioni a loro nome, ai loro clienti, tramite una funzione automatica del sito (abb.to plus) |
Abbonamento Report BASE | ||
Abbonamento Report PLUS |
Abbonamento BASE:
39 €/anno + IVAAbbonamento PLUS:
59 €/anno + IVAL'apposizione non è necessaria per l'istanza relativa a importi pari o inferiori a 5mila euro, mentre è obbligatoria per le somme superiori, a prescindere dall'effettivo utilizzo
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 29/07/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Il visto di conformità è obbligatorio in tutti i casi in cui l’istanza, attraverso la quale viene «chiesto» di poter compensare il credito Iva infrannuale per un importo superiore a 5mila euro
Autore: Brusaterra Michele Fonte: Il Sole 24 Ore del 08/09/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Contenuto esclusivo per utenti abbonati
Anche il 770/2017 è interessato alla riduzione da 15.000 a 5.000 euro, del limite del credito che se chiesto in compensazione rende necessario apporre il visto di conformità. Rif. ris. 57/2017
Autore: Bianchi Nevio e Massara Barbara Fonte: Il Sole 24 Ore del 06/10/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Interessa anche il 770/2017 la riduzione da 15.000 a 5.000 euro, del limite del credito derivante da dichiarazione che rende necessario apporre il visto di conformità. Lo ha chiarito l’agenzia delle
Autore: Bianchi Nevio e Massara Barbara Fonte: Il Sole 24 Ore del 06/10/2017Recensione di Roberto Castegnaro
In caso di utilizzo in compensazione di crediti d’imposta per importi superiori a 5mila euro, il modello Redditi in scadenza il prossimo 31 ottobre dovrà essere inviato con il visto di conformità
Autore: Ranocchi Gian Paolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 09/10/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Disponibile sul sito delle Entrate del Molise e nazionale la versione aggiornata a ottobre 2017 della guida - vedi link
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 14/11/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Il visto infedele sul 730 è sanzionato con una somma corrispondente al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 29/03/2019Recensione di Roberto Castegnaro
Le minori sanzioni sul visto infedele non sono retroattive
Autore: De Stefani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore del 25/05/2019Recensione di Roberto Castegnaro
I professionisti abilitati e i caf su richiesta dei contribuenti, possono rilasciare l’asseverazione dei dati ISA.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 23/06/2019Recensione di Roberto Castegnaro
Excursus puntuale di normativa e prassi sul visto di conformità, per confermare che chi appone il visto deve anche predisporre e trasmette la dichiarazione.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 30/11/2019Recensione di Roberto Castegnaro