Il Visto di conformità è una sorta di certificazione di legalità rilasciata dai professionisti dell'area giuridico contabile.
Previsto dall’art. 35, comma 2, lettera ), del d.lgs. n. 241 del 1997, consiste nell’attestazione di conformita tra i dati esposti nella dichiarazione dei redditi e la documentazione ad essa relativa, implicando «il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto» (art. 2, comma 1, del d.m. 31 maggio 1999, n. 164)
Il rilascio del visto è obbligatorio nei seguenti casi:
1) Contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti fiscali per importi superiori ai limiti annui stabiliti (5.000 euro), hanno l'obbligo di avvalersi di un professionista per certificare la dichiarazione dalla quale emerge il credito, con l'apposizione del visto di conformità. L’obbligo è stato introdotto dall’art. 10 del DL. 78/2009.
L’art. 13 del decreto semplificazioni ha previsto che anche i rimborsi sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell’incaricato alla revisione legale (ex art. 10, c. 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78/2009). (fatto salva la richiesta di garanzia nei casi previsti).
Con il visto di conformità il professionista attesta che i dati della dichiarazione corrispondono alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, certifica inoltre la corrispondenza di queste ultime alla relativa documentazione contabile e conferma infine la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili.
2) Dichiarazione modello 730, in questo caso il visto è rilasciato dal professionista abilitato o dal Caf;
3) Contribuenti che usufruiscono delle agevolazioni edilizie del superbonus 110% sia nei casi di cessione del credito, sia nei casi di sconto in fattura e sia nei casi di utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi (art. 119 c. 11 DL. 77/2020) salva l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata «direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale».
Più precisamente, tale obbligo è escluso nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).
4) Contribuenti che usufruiscono delle altre agevolazioni edilizie (diverse dal 110%) nei casi di cessione del credito o di sconto in fattura ma non nei casi di utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi (art. 1 c. 1 lett. b) DL.157/2021 che introduce il c. 1ter al DL. 77/2020 Rilancio).
Il professionista autorizzato al rilascio del visto di conformità deve rispondere a requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo tali da poter offrire garanzia all’Erario e al contribuente , affidatosi alle sue cure , che l’attività posta in essere è conforme alle disposizioni normative disciplinanti la materia.
L'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 241 del 1997, nel rinviare all’art. 3, comma 3, lettere a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998, riserva il rilascio del visto di conformità ai soli soggetti abilitati all’invio in forma telematica delle dichiarazioni dei redditi indicati nelle citate lettere a) e b);
Sono legittimati a rilasciare il visto di conformità:
• i professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ;
• i professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro;
• i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. Questi soggetti non sono però legittimati ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni “Modello 730 ”
• i responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF)
I professionisti che intendono rilasciare i visti di conformità, salvo alcune particolari eccezioni, devono essere già in possesso dell’abilitazione ai servizi telematici Entratel
Per poter esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità o l'asseverazione, i professionisti sono tenuti ad inviare preventivamente all'Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione.
l professionista è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata
Accedendo al sito internet dell’Agenzia delle entrate è possibile consultare i dati dei professionisti legittimati al rilascio del visto, con espressa indicazione dell’abilitazione all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni modello 730, il luogo di svolgimento dell’attività, l’eventuale svolgimento dell’attività in forma associata ovvero l’utilizzo di società di servizi.
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59 €/anno + IVACompensazione dei crediti Iva annuali e infrannuali dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza e non più dal 16 del mese seguente all’invio
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/06/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Manovrina/3. Scarto automatico del modello F24 con il superamento del tetto Esteso l’obbligo per le compensazioni oltre i 5mila euro
Autore: Ranocchi Gian Paolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 01/06/2017Recensione di Roberto Castegnaro
In questi giorni, AdE lombardia via Pec, sta chiedendo ai professionisti di integrare la loro assicurazione se intendono continuare ad essere abilitati al rilascio del visto di conformità.
Autore: De Stefani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore del 11/05/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Riduzione da 15.000 a 5.000 euro del limite al di sopra del quale, ai fini della compensazione, è necessario il visto di conformità.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet del 01/05/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Compensazioni con visto di conformità per gli importi superiori a 5mila euro in luogo di 15mila euro.
Autore: Tosoni Gian Paolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 13/04/2017Recensione di Roberto Castegnaro
In caso di assicurazione con massimale di importo inferiore alla somma di cui si chiede la restituzione, il contribuente non è tenuto a prestare alcuna ulteriore garanzia
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 07/12/2016Recensione di Roberto Castegnaro
Per i «vecchi rimborsi» la mancata apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa può essere sanata mediante presentazione di un’autonoma attestazione
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 30/10/2015Recensione di Roberto Castegnaro
DOCUMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUL VISTO DI CONFORMITA'
Autore: Autori Vari Fonte: Agenzia Entrate del 14/10/2015Recensione di Roberto Castegnaro
Le indicazioni per le operazioni su redditi e Iva (ecluso il 730)
Autore: Tosoni Gian Paolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 30/04/2015 pag. 50Recensione di Roberto Castegnaro
L’incrocio di compensazioni orizzontali e richieste di rimborsi impone un doppio controllo mirato a individuare separatamente il superamento delle singole soglie, con criteri non omogenei
Autore: Sirri Massimo Fonte: Il Sole 24 Ore del 05/03/2015 pag. 48Recensione di Roberto Castegnaro