Le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l’esercizio della propria potestà impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti.
Oltre ad evitare le doppie imposizioni, le Convenzioni hanno anche lo scopo di prevenire l'evasione e l’elusione fiscale; a questo fine esse prevedono alcune disposizioni sulla cooperazione amministrativa.
Tali trattati si ispirano, principalmente, al modello di Convenzione elaborato in sede OCSE.
Un ulteriore modello di riferimento, è quello elaborato in ambito ONU.
In Italia, le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni entrano a far parte dell’ordinamento giuridico all'esito di un procedimento di ratifica da parte del Parlamento seguito con legge ordinaria, che conferisce piena e integrale esecuzione al trattato.
La Convenzione entra in vigore a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica tra i Paesi contraenti. La conferma dell’avvenuto scambio degli strumenti di ratifica è resa nota attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per dare attuazione alle disposizioni delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, i Paesi contraenti possono stipulare accordi di natura amministrativa volti a favorire lo scambio di informazioni e/o l’effettuazione di verifiche simultanee.
I testi delle convenzioni sono consultabili sul sito del Dipartimento delle Finanze nella pagina dedicata alle “Convenzioni per evitare le doppie imposizioni”.
Individuazione di quella “digitale”, che per il legislatore italiano ricorrerebbe pur in assenza dei requisiti classici previsti dalle disposizioni internazionali
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 14/05/2021Recensione di Roberto Castegnaro
Non sono fiscalmente rilevanti in Italia, quindi non sono soggetti alle ritenute d’acconto, gli emolumenti erogati a fronte di prestazioni svolte da remoto dal Regno Unito
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 28/04/2021Recensione di Roberto Castegnaro
Il contribuente "non residente Schumacker", che produce in Italia almeno il 75% dei redditi complessivi realizzati, a differenza di quello ordinario, può dedurre dal reddito gli importi corrisposti
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 10/02/2021Recensione di Roberto Castegnaro
Pensione percepita da residente per lavoro svolto in Canada, regime fiscale
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 05/03/2020Recensione di Roberto Castegnaro
Risposta a interpello sul regime fiscale dei dividendi erogati da società brasiliana
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 31/12/2019Recensione di Roberto Castegnaro
Per i soggetti non residenti l’Irpef si applica solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato (non residenti Schumacher)
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 10/10/2019Recensione di Roberto Castegnaro
Gli emolumenti che il contribuente riceve per la sua attività di insegnamento per un incarico di lavoro autonomo non sono soggetti a tassazione in Italia
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 30/08/2019Recensione di Roberto Castegnaro
Risposte a 3 interpelli sul regime applicabile
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 21/07/2019Recensione di Roberto Castegnaro
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Pensionato che nelle more del cambio di residenza riceve la pensione INPS con la tassazione Irpef modalità di rimborso
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 17/07/2019Recensione di Roberto Castegnaro
Con la risposta ad interpello 57 l’agenzia delle Entrate è tornata sul tema della tassazione dei dividendi erogati nei confronti di soggetti controllanti esteri.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/02/2019Recensione di Roberto Castegnaro