I versamenti di denaro che i soci effettuano a favore della società possono essere qualificati come finanziamenti o come apporti di patrimonio quindi versamenti in c/capitale.
Nel caso del finanziamento il socio ha il diritto alla restituzione, nel secondo caso invece, il versamento è acquisito dalla società a titolo definitivo.
L’apposita voce D3 del passivo dello schema di stato patrimoniale, è relativa ai debiti v/ soci per finanziamenti, mentre una norma del codice civile (art. 2467) riferita alle Srl, prevede che:
Il rimborso dei finanziamenti fatti dai soci alla società, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Detti finanziamenti fatti dai soci alla società, se rimborsati nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento, devono essere restituiti.
Per il richiamo previsto dall’art. 2497-quinquies la norma sopraindicata si applica anche a coloro che finanziano la società sulla quale esercitano attività di direzione e coordinamento o che sono sottoposti alla stessa società che finanziano. (rif. art. 2497 e ss.).
Spetta al socio che chiede la restituzione di quanto versato provare che ha inteso effettuare un finanziamento e non un apporto di patrimonio. (Cassazione decisione 20978/2018).
Il socio finanziatore che cede la propria quota, nel silenzio del contratto di cessione, resta titolare del diritto alla restituzione del finanziamento. Cassazione sentenza 16049/2015.
Presunzioni fiscali
L'articolo 46 del Tuir prevede, in funzione antielusiva, una presunzione legale di onerosità del prestito concesso dal socio alla società, superabile dal contribuente con prova contraria che, però, non può essere fornita con qualsiasi mezzo, ma soltanto dimostrando che dal bilancio si evidenzia un versamento fatto a titolo diverso dal mutuo.
Un finanziamento infruttifero dovrà sempre essere confermato dalla relativa delibera assembleare (cfr Cassazione nn. 10228/2018 e 25578/2017).
Cambio di rotta della cassazione
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