Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata è previsto dal D.Lgs. n. 276/2003 artt. 33 - 40 è un contratto di lavoro subordinato con il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per svolgere prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale, ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.
Con questo tipo di contratto si regolamenta quindi, in modo definitivo, il lavoro svolto saltuariamente e rispetto al quale vengono emesse fatture a fronte del compenso.
Più in particolare sono previste due forme:
Analisi delle forme contrattuali di lavoro che permettono di far fronte a esigenze discontinue, stagionali, impreviste. ./.
Autore: Gremigni Pietro Fonte: Informatore Pirola nr. 17 del 03/05/2004 pag. 39Recensione di Roberto Castegnaro