La data di efficacia della trasformazione è quella dell’ultimo degli adempimenti pubblicitari prescritti e coincide quindi con la data di iscrizione dell’atto di trasformazione al Registro delle imprese. Per individuare correttamente i due periodi
d’imposta che si generano dell’esercizio in cui avviene la trasformazione, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare nella circolare 49/E del 22 novembre 2004 come il giorno a partire dal quale decorrono gli effetti dell’operazione deve essere
incluso nel primo periodo post trasformazione.
Esempio
L’atto di trasformazione di una S.n.c. in S.r.l. viene iscritto al Registro delle imprese in data 18 ottobre. Il periodo di imposta ante trasformazione, in relazione al quale il reddito di impresa deve essere determinato con le regole Irpef, va dal 1° gennaio al 17
ottobre, mentre il primo periodo post trasformazione dal 18 ottobre al 31 dicembre.
Per l’agevolazione non basta l’oggetto sociale: l’attività effettiva dev’essere coerente L’Agenzia distingue tra locazioni passive e attive (che impediscono i benefici)
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In vigore il decreto che attua la direttiva Ue con le nuove regole per il trasferimento della sede legale
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La trasformazione in società semplice
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