OPERAZIONI STRAORDINARIE RAGIONI ECONOMICHE E ASPETTI FISCALI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 20/10/2023
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 19/10/2023
Sotto il profilo fiscale possiamo raggruppare le operazioni straordinarie in tre tipologie:
- operazioni neutrali;
- operazioni realizzative;
- operazioni a realizzo controllato (talvolta dette anche a neutralità indotta).
Tra le operazioni realizzative troviamo la liquidazione e la cessione d’azienda. Quest’ultima è quell’operazione mediante la quale un soggetto trasferisce a titolo oneroso un’azienda o un complesso aziendale ad un altro soggetto.
Essendo un’operazione realizzativa, la cessione determina ordinariamente effetti fiscalmente rilevanti per entrambe le parti, ovvero:
- il cedente rileva l’emersione di plusvalenze o minusvalenze;
- il cessionario ottiene il riconoscimento fiscale del costo di acquisto.
Invece, il gruppo di operazioni straordinarie neutrali è più nutrito, tra queste possiamo distinguere:
- operazioni di conferimento di complessi aziendali in cambio di una partecipazione nel soggetto conferitario;
- operazioni con effetto aggregativo, ossia la fusione;
- operazioni con effetto disgregativo, ossia la scissione;
- operazioni di trasformazione, ovvero quelle che comportano solo una modifica del modello giuridico o societario senza operare trasferimenti di asset tra i soggetti coinvolti.
Il motivo per cui il legislatore espressamente evita l’emersione di plusvalori fiscalmente rilevanti riguarda il fatto che l’effetto riorganizzativo sull’attività dell’impresa è considerato prevalente.
Normalmente la realizzazione di tali operazioni non comporta effetti reddituali per i soggetti coinvolti, per questo motivo sono definite come fiscalmente “neutrali”.
La ratio di tali interventi legislativi la si rinviene nel fatto di non gravare di oneri fiscali le operazioni di riorganizzazione aziendale, rendendole così più agevoli.
Nella pratica, le eventuali plusvalenze o minusvalenze contabili sono fiscalmente sterilizzate in dichiarazione dei redditi, attraverso le classiche variazioni fiscali in aumento o diminuzione.
ll contratto di affitto d’azienda è disciplinato dagli artt. 1615 e ss. del cc. e dagli artt 2561 e 2562 c.c.
Col contratto di affitto d’azienda a fronte di un corrispettivo, si permette il godimento dell’azienda ad altro soggetto che potrà esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue e dovrà gestirla senza modificarne la destinazione, conservandone l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni.
Il contratto deve essere redatto tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata depositata presso il Registro delle Imprese della CCIAA nel termine di 30 giorni dalla stipula.
Se non diversamente pattuito con l’affitto d’azienda, ex art. 2558 c.c., l’affittante subentra nei contratti inerenti l’attività aziendale stipulati dal proprietario.
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Sotto il profilo fiscale possiamo raggruppare le operazioni straordinarie in tre tipologie:
- operazioni neutrali;
- operazioni realizzative;
- operazioni a realizzo controllato (talvolta dette anche a neutralità indotta).
Tra le operazioni realizzative troviamo la liquidazione e la cessione d’azienda. Quest’ultima è quell’operazione mediante la quale un soggetto trasferisce a titolo oneroso un’azienda o un complesso aziendale ad un altro soggetto.
Essendo un’operazione realizzativa, la cessione determina ordinariamente effetti fiscalmente rilevanti per entrambe le parti, ovvero:
- il cedente rileva l’emersione di plusvalenze o minusvalenze;
- il cessionario ottiene il riconoscimento fiscale del costo di acquisto.
Invece, il gruppo di operazioni straordinarie neutrali è più nutrito, tra queste possiamo distinguere:
- operazioni di conferimento di complessi aziendali in cambio di una partecipazione nel soggetto conferitario;
- operazioni con effetto aggregativo, ossia la fusione;
- operazioni con effetto disgregativo, ossia la scissione;
- operazioni di trasformazione, ovvero quelle che comportano solo una modifica del modello giuridico o societario senza operare trasferimenti di asset tra i soggetti coinvolti.
Il motivo per cui il legislatore espressamente evita l’emersione di plusvalori fiscalmente rilevanti riguarda il fatto che l’effetto riorganizzativo sull’attività dell’impresa è considerato prevalente.
Normalmente la realizzazione di tali operazioni non comporta effetti reddituali per i soggetti coinvolti, per questo motivo sono definite come fiscalmente “neutrali”.
La ratio di tali interventi legislativi la si rinviene nel fatto di non gravare di oneri fiscali le operazioni di riorganizzazione aziendale, rendendole così più agevoli.
Nella pratica, le eventuali plusvalenze o minusvalenze contabili sono fiscalmente sterilizzate in dichiarazione dei redditi, attraverso le classiche variazioni fiscali in aumento o diminuzione.
La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda è un contratto avente ad oggetto il trasferimento di beni "organizzati in un contesto produttivo dall'imprenditore per l'attività d'impresa".
l'art. 2556 c.c. prevede:
- la forma scritta solo ai fini probatori e non per la validità dell'atto salvo il caso in cui sia richiesta un forma particolare con riferimento ai beni trasferiti o dal tipo di contratto da cui origina il trasferimento.
- che gli atti di cessione d'azienda, relativi alle imprese soggette a iscrizione presso il Registro delle imprese, devono essere a loro volta iscritti presso il Registro e, devono essere redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, con deposito per l'iscrizione, entro 30 giorni, a cura del notaio.
Imposte dirette
Se la cessione avviene ad opera di un soggetto Ires, la norma di riferimento è l’articolo 86, commi 2 e 4 del Tuir. Il comma 2 definisce le modalità di calcolo della plusvalenza fiscale che viene determinata come differenza positiva tra il corrispettivo conseguito, al netto degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione e il costo fiscalmente non ancora ammortizzato dell’azienda ceduta.
Il comma 4, disciplina la facoltà di differire la tassazione della plusvalenza, infatti se l’azienda è stata posseduta per un periodo non inferiore a tre anni, il contribuente, in alternativa alla tassazione immediata della plusvalenza nell’esercizio di realizzo, può decidere di rateizzarla facendola concorrere alla formazione del reddito d’impresa in quote costanti in 5 anni vale a dire nel periodo d’imposta di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Imposte indirette
La cessione di azienda non è soggetta a IVA, ma ad imposta di registro, normalmente del 3%.
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Sotto il profilo fiscale possiamo raggruppare le operazioni straordinarie in tre tipologie:
- operazioni neutrali;
- operazioni realizzative;
- operazioni a realizzo controllato (talvolta dette anche a neutralità indotta).
Tra le operazioni realizzative troviamo la liquidazione e la cessione d’azienda. Quest’ultima è quell’operazione mediante la quale un soggetto trasferisce a titolo oneroso un’azienda o un complesso aziendale ad un altro soggetto.
Essendo un’operazione realizzativa, la cessione determina ordinariamente effetti fiscalmente rilevanti per entrambe le parti, ovvero:
- il cedente rileva l’emersione di plusvalenze o minusvalenze;
- il cessionario ottiene il riconoscimento fiscale del costo di acquisto.
Invece, il gruppo di operazioni straordinarie neutrali è più nutrito, tra queste possiamo distinguere:
- operazioni di conferimento di complessi aziendali in cambio di una partecipazione nel soggetto conferitario;
- operazioni con effetto aggregativo, ossia la fusione;
- operazioni con effetto disgregativo, ossia la scissione;
- operazioni di trasformazione, ovvero quelle che comportano solo una modifica del modello giuridico o societario senza operare trasferimenti di asset tra i soggetti coinvolti.
Il motivo per cui il legislatore espressamente evita l’emersione di plusvalori fiscalmente rilevanti riguarda il fatto che l’effetto riorganizzativo sull’attività dell’impresa è considerato prevalente.
Normalmente la realizzazione di tali operazioni non comporta effetti reddituali per i soggetti coinvolti, per questo motivo sono definite come fiscalmente “neutrali”.
La ratio di tali interventi legislativi la si rinviene nel fatto di non gravare di oneri fiscali le operazioni di riorganizzazione aziendale, rendendole così più agevoli.
Nella pratica, le eventuali plusvalenze o minusvalenze contabili sono fiscalmente sterilizzate in dichiarazione dei redditi, attraverso le classiche variazioni fiscali in aumento o diminuzione.
La fusione è un'operazione straordinaria delle società, disciplinata dagli articoli 2501 e ss. del Codice civile.
Con la fusione società distinte vengono unite in un unico ente sociale, avremo così:
- Fusione per concentrazione o propria quando le società coinvolte si estinguono dando origine a un nuvo soggetto;
- Fusione per incorporazione, quando una delle società coinvolte incorpora le altre.
Sotto il profilo fiscale possiamo raggruppare le operazioni straordinarie in tre tipologie:
- operazioni neutrali;
- operazioni realizzative;
- operazioni a realizzo controllato (talvolta dette anche a neutralità indotta).
Tra le operazioni realizzative troviamo la liquidazione e la cessione d’azienda. Quest’ultima è quell’operazione mediante la quale un soggetto trasferisce a titolo oneroso un’azienda o un complesso aziendale ad un altro soggetto.
Essendo un’operazione realizzativa, la cessione determina ordinariamente effetti fiscalmente rilevanti per entrambe le parti, ovvero:
- il cedente rileva l’emersione di plusvalenze o minusvalenze;
- il cessionario ottiene il riconoscimento fiscale del costo di acquisto.
Invece, il gruppo di operazioni straordinarie neutrali è più nutrito, tra queste possiamo distinguere:
- operazioni di conferimento di complessi aziendali in cambio di una partecipazione nel soggetto conferitario;
- operazioni con effetto aggregativo, ossia la fusione;
- operazioni con effetto disgregativo, ossia la scissione;
- operazioni di trasformazione, ovvero quelle che comportano solo una modifica del modello giuridico o societario senza operare trasferimenti di asset tra i soggetti coinvolti.
Il motivo per cui il legislatore espressamente evita l’emersione di plusvalori fiscalmente rilevanti riguarda il fatto che l’effetto riorganizzativo sull’attività dell’impresa è considerato prevalente.
Normalmente la realizzazione di tali operazioni non comporta effetti reddituali per i soggetti coinvolti, per questo motivo sono definite come fiscalmente “neutrali”.
La ratio di tali interventi legislativi la si rinviene nel fatto di non gravare di oneri fiscali le operazioni di riorganizzazione aziendale, rendendole così più agevoli.
Nella pratica, le eventuali plusvalenze o minusvalenze contabili sono fiscalmente sterilizzate in dichiarazione dei redditi, attraverso le classiche variazioni fiscali in aumento o diminuzione.
Con l'operazine di scissione una società (scissa) trasferisce parte o tutto il suo patrimonio a una o più società (nuove o esistenti) dette beneficiarie.
I soci della società scissa ricevono le nuove azioni o quote emesse dalla società beneficiaria.
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Sotto il profilo fiscale possiamo raggruppare le operazioni straordinarie in tre tipologie:
- operazioni neutrali;
- operazioni realizzative;
- operazioni a realizzo controllato (talvolta dette anche a neutralità indotta).
Tra le operazioni realizzative troviamo la liquidazione e la cessione d’azienda. Quest’ultima è quell’operazione mediante la quale un soggetto trasferisce a titolo oneroso un’azienda o un complesso aziendale ad un altro soggetto.
Essendo un’operazione realizzativa, la cessione determina ordinariamente effetti fiscalmente rilevanti per entrambe le parti, ovvero:
- il cedente rileva l’emersione di plusvalenze o minusvalenze;
- il cessionario ottiene il riconoscimento fiscale del costo di acquisto.
Invece, il gruppo di operazioni straordinarie neutrali è più nutrito, tra queste possiamo distinguere:
- operazioni di conferimento di complessi aziendali in cambio di una partecipazione nel soggetto conferitario;
- operazioni con effetto aggregativo, ossia la fusione;
- operazioni con effetto disgregativo, ossia la scissione;
- operazioni di trasformazione, ovvero quelle che comportano solo una modifica del modello giuridico o societario senza operare trasferimenti di asset tra i soggetti coinvolti.
Il motivo per cui il legislatore espressamente evita l’emersione di plusvalori fiscalmente rilevanti riguarda il fatto che l’effetto riorganizzativo sull’attività dell’impresa è considerato prevalente.
Normalmente la realizzazione di tali operazioni non comporta effetti reddituali per i soggetti coinvolti, per questo motivo sono definite come fiscalmente “neutrali”.
La ratio di tali interventi legislativi la si rinviene nel fatto di non gravare di oneri fiscali le operazioni di riorganizzazione aziendale, rendendole così più agevoli.
Nella pratica, le eventuali plusvalenze o minusvalenze contabili sono fiscalmente sterilizzate in dichiarazione dei redditi, attraverso le classiche variazioni fiscali in aumento o diminuzione.
La data di efficacia della trasformazione è quella dell’ultimo degli adempimenti pubblicitari prescritti e coincide quindi con la data di iscrizione dell’atto di trasformazione al Registro delle imprese. Per individuare correttamente i due periodi
d’imposta che si generano dell’esercizio in cui avviene la trasformazione, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare nella circolare 49/E del 22 novembre 2004 come il giorno a partire dal quale decorrono gli effetti dell’operazione deve essere
incluso nel primo periodo post trasformazione.
Esempio
L’atto di trasformazione di una S.n.c. in S.r.l. viene iscritto al Registro delle imprese in data 18 ottobre. Il periodo di imposta ante trasformazione, in relazione al quale il reddito di impresa deve essere determinato con le regole Irpef, va dal 1° gennaio al 17
ottobre, mentre il primo periodo post trasformazione dal 18 ottobre al 31 dicembre.
Sotto il profilo fiscale possiamo raggruppare le operazioni straordinarie in tre tipologie:
- operazioni neutrali;
- operazioni realizzative;
- operazioni a realizzo controllato (talvolta dette anche a neutralità indotta).
Tra le operazioni realizzative troviamo la liquidazione e la cessione d’azienda. Quest’ultima è quell’operazione mediante la quale un soggetto trasferisce a titolo oneroso un’azienda o un complesso aziendale ad un altro soggetto.
Essendo un’operazione realizzativa, la cessione determina ordinariamente effetti fiscalmente rilevanti per entrambe le parti, ovvero:
- il cedente rileva l’emersione di plusvalenze o minusvalenze;
- il cessionario ottiene il riconoscimento fiscale del costo di acquisto.
Invece, il gruppo di operazioni straordinarie neutrali è più nutrito, tra queste possiamo distinguere:
- operazioni di conferimento di complessi aziendali in cambio di una partecipazione nel soggetto conferitario;
- operazioni con effetto aggregativo, ossia la fusione;
- operazioni con effetto disgregativo, ossia la scissione;
- operazioni di trasformazione, ovvero quelle che comportano solo una modifica del modello giuridico o societario senza operare trasferimenti di asset tra i soggetti coinvolti.
Il motivo per cui il legislatore espressamente evita l’emersione di plusvalori fiscalmente rilevanti riguarda il fatto che l’effetto riorganizzativo sull’attività dell’impresa è considerato prevalente.
Normalmente la realizzazione di tali operazioni non comporta effetti reddituali per i soggetti coinvolti, per questo motivo sono definite come fiscalmente “neutrali”.
La ratio di tali interventi legislativi la si rinviene nel fatto di non gravare di oneri fiscali le operazioni di riorganizzazione aziendale, rendendole così più agevoli.
Nella pratica, le eventuali plusvalenze o minusvalenze contabili sono fiscalmente sterilizzate in dichiarazione dei redditi, attraverso le classiche variazioni fiscali in aumento o diminuzione.
Con il conferimento si apporta un'azienda o un ramo di essa ad una società (conferitaria) esistente o neocostituita col conferimento.
In contropartita il conferente riceve azioni o quote della società conferitaria.
Inserto allegato al quotidiano
Le ragioni economiche guidano la scelta dell’operazione da adottare
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