Sotto il profilo fiscale possiamo raggruppare le operazioni straordinarie in tre tipologie:
Tra le operazioni realizzative troviamo la liquidazione e la cessione d’azienda. Quest’ultima è quell’operazione mediante la quale un soggetto trasferisce a titolo oneroso un’azienda o un complesso aziendale ad un altro soggetto.
Essendo un’operazione realizzativa, la cessione determina ordinariamente effetti fiscalmente rilevanti per entrambe le parti, ovvero:
Invece, il gruppo di operazioni straordinarie neutrali è più nutrito, tra queste possiamo distinguere:
Il motivo per cui il legislatore espressamente evita l’emersione di plusvalori fiscalmente rilevanti riguarda il fatto che l’effetto riorganizzativo sull’attività dell’impresa è considerato prevalente.
Normalmente la realizzazione di tali operazioni non comporta effetti reddituali per i soggetti coinvolti, per questo motivo sono definite come fiscalmente “neutrali”.
La ratio di tali interventi legislativi la si rinviene nel fatto di non gravare di oneri fiscali le operazioni di riorganizzazione aziendale, rendendole così più agevoli.
Nella pratica, le eventuali plusvalenze o minusvalenze contabili sono fiscalmente sterilizzate in dichiarazione dei redditi, attraverso le classiche variazioni fiscali in aumento o diminuzione.
La valutazione col metodo finanziario si basa sul principio che a fronte del dispendio finanziario per l'acquisto dell'azienda ci si attende una congrua remunerazione con dividendi o con la cessione.
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La mancanza della pluralità dei soci nella società di persone e continuazione dell'attività da parte dell'unico socio come impresa individuale.
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La trasformazione e il trattamento fiscale delle riserve da utili prodotti ante trasformazione nei passaggi a società di capitali e a società di persone.
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Imposte dirette e cessione d'azienda nei regimi: - di neutralità fiscale; - realizzo a valori di iscrizione; - realizzo a valore normale.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Settimana Fiscale nr. 36/2005 del 29/09/2005 pag. 31Recensione di Roberto Castegnaro
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